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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42190/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma resa dalla Corte d'Appello (Lecce) dopo la condanna in primo grado per vicende di detenzione e cessione di stupefacenti. I motivi principali sono due: (1) rispetto al capo E) (acquisto di cocaina per 500 grammi) denuncia violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale per presunta lettura errata e non consequenziale delle intercettazioni; sostiene che non vi fu accordo definitivo ma solo propositi ideativi, con mancato accertamento della consumazione del reato; (2) rispetto al capo B) (concorso nella cessione di 0,1 g di cocaina a Mammano) censura travisamento delle intercettazioni, deduzione indiziaria insufficiente sul passaggio di mano della sostanza e errata esclusione della particolare tenuità del fatto (art.73 co.5 d.P.R. 309/90). Chiede annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia in larga misura riproposto le stesse doglianze già esperite in sede d'appello senza formulare una confutazione autonoma e specifica della motivazione di secondo grado, configurando motivi non specifici. In ogni caso i giudici di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondate le censure: la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e congrua valutando integralmente le intercettazioni (anche la prog. 9444) e desumendo l'avvenuto acquisto e la responsabilità del Fanuli; ha adeguatamente respinto la tesi del mero proposito ideativo e ha correttamente escluso l'applicabilità della riduzione per lieve entità valutando la pluralità e la ripetizione delle condotte nel contesto del mercato locale. È stata altresì confermata la correttezza della valutazione indiziaria e dell'interpretazione del linguaggio criptico, ancorata alle massime di esperienza. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Riferimento alla fattispecie più grave di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che alcune condotte contestate rientrassero in questa fattispecie e abbia motivato la ricostruzione concreta della quantità e della gravità

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sulla lieve entità: la Cassazione conferma che l'eventuale applicazione dell'attenuante ex comma 5 va valutata complessivamente (non solo sulla singola quantità ceduta) e può essere esclusa in presenza di plurime condotte volte a rifornire un mercato locale

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'impugnazione; la Corte non ha rilevato violazioni nella valutazione delle intercettazioni

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di possibile trasformazione dell'ipotesi in capo da tentativo a consumazione; la Corte ha ritenuto che la lettura complessiva dell'imputazione smentisca la doglianza

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Citato in prospettiva dalla difesa per sostenere che le condotte fossero tentativo; la Corte osserva l'assenza di richiamo all'art.56 nell'imputazione e respinge la qualificazione come mero tentativo

  • art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il contenimento delle deduzioni in cassazione; la Corte rileva che il ricorrente ha esposto i motivi nei limiti previsti ma li ha ripetuti senza specificità

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza per motivare l'inammissibilità dei motivi non specifici che non affrontano la motivazione impugnata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto al sindacato sul travisamento della prova e ai limiti di sindacabilità in Cassazione, specie con 'doppia conforme'

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a proposito del diritto di difesa in relazione alla riqualificazione dei fatti in sentenza: la Corte ricorda che il diritto di difesa è garantito anche tramite impugnazione

  • art. 6 CEDU

    Richiamato insieme all'art.111 Cost. per i principi del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte ritiene rispettati tali diritti nonostante riqualificazioni in sentenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria del ricorrente in caso di inammissibilità non colposa del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che semplicemente ripropongono in altro grado le stesse doglianze già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice d'appello senza una confutazione autonoma e specifica della motivazione impugnata
  • Le valutazioni di merito sulle intercettazioni, compresa l'interpretazione di linguaggio criptico o codificato, sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione è logica, coerente e fondata sulle massime di esperienza
  • La ricostruzione indiziaria fondata su un 'compendio probatorio' e su una pluralità di elementi può legittimare la condanna anche in assenza di riscontri esterni diretti, specialmente in presenza di una doppia conforme (tribunale e appello)
  • Per contestare la trasformazione o riqualificazione dell'addebito è necessario dimostrare che la modifica abbia inciso sul diritto di difesa concreto; la riqualificazione operata in sentenza non è di per sé idonea a violare il contraddittorio se resta possibile esercitare il diritto di impugnazione
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto (art.73 co.5 d.P.R. 309/90) è complessiva: non si valuta solo la singola quantità ceduta ma l'insieme delle condotte, la ripetizione nel tempo, la capacità di rifornire un mercato e gli elementi organizzativi; reiterazione e ruolo nel mercato possono escludere la lieve entità
  • Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione in modo restrittivo: se l'appello conferma la sentenza di primo grado (doppia conforme), il ricorrente deve documentare in modo specifico eventuali informazioni utilizzate in motivazione che non esistono nel processo o omissioni di prove decisive

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