Cassazione Civile, Ordinanza n. 34576/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a due dipendenti, nell’ambito di una asserita riorganizzazione della Direzione Recupero Crediti finalizzata a ottimizzare l’efficienza operativa e razionalizzare le attività. I giudici di merito hanno ritenuto non provata l’effettività della riorganizzazione e insussistenti le ragioni produttive addotte, osservando che i programmi gestionali e le fasi di lavorazione erano rimasti immutati e che la trasformazione da unità organizzative a team leader era solo nominalistica; hanno inoltre escluso la ricorrenza di un legittimo repêchage e, in primo e secondo grado, hanno applicato la tutela reintegratoria. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione; (2) violazione dell’art. 3 l. n. 604/1966, sostenendo che il giudice avrebbe negato il potere datoriale di riorganizzare l’impresa e sopprimere posti di lavoro; (3) violazione della stessa norma in tema di obbligo di repêchage, assumendo di avere effettivamente offerto una ricollocazione ai lavoratori; (4) violazione dell’art. 3 l. n. 604/1966 quanto alle conseguenze sanzionatorie, contestando la reintegra per insussistenza del fatto e per il mancato repêchage. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché la motivazione era completa e non apparente; il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la riorganizzazione non risultava provata e la mera soppressione del posto non basta senza una ragione organizzativa o produttiva effettiva; il terzo motivo è stato assorbito; il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché l’accertata inesistenza delle ragioni produttive bastava a giustificare la tutela reintegratoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva annullato i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ritenendo non provata l’effettiva riorganizzazione aziendale e quindi inesistenti le ragioni produttive poste a fondamento del recesso. Ha inoltre confermato la tutela reintegratoria e la condanna alle spese, applicando il criterio di soccombenza e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione esistente, non apparente e logicamente comprensibile; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta adeguata.
La motivazione della sentenza deve esplicitare il percorso logico-giuridico; qui tale requisito è stato ritenuto integrato.
art. 111, comma 6 Cost.
È stato richiamato il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.
È stato usato come parametro di deduzione della violazione di legge in cassazione rispetto all’art. 3 l. 604/1966.
È stato usato come parametro di deduzione del vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Il giustificato motivo oggettivo richiede ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, causalmente collegate alla soppressione del posto; non basta la sola soppressione del posto senza la ragione organizzativa sottostante.
Nel testo si richiama la tutela reintegratoria per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, disciplina allora vigente, poi letta alla luce delle successive pronunce costituzionali.
È richiamato per escludere che il controllo del giudice sulla effettività della riorganizzazione si traduca in un sindacato di merito sull’opportunità imprenditoriale.
art. 41 Cost.
Il potere organizzativo dell’imprenditore è riconosciuto, ma resta soggetto al controllo giudiziale sulla veridicità e effettività delle ragioni addotte a fondamento del licenziamento.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sufficiente la mera soppressione del posto di lavoro: il datore deve provare una effettiva ragione organizzativa o produttiva che ne costituisca la causa giustificatrice.
- Il controllo giudiziale sul licenziamento per g.m.o. non invade il merito delle scelte imprenditoriali, ma può accertare la reale esistenza e la veridicità delle ragioni organizzative poste a base del recesso.
- Se la riorganizzazione addotta è solo nominalistica o apparente, senza mutamento reale dell’assetto organizzativo e delle mansioni svolte, il licenziamento è ingiustificato per pretestuosità della causale.
- L’onere di provare sia le ragioni organizzative sia il nesso causale tra esse e la soppressione della posizione lavorativa grava sul datore di lavoro.
- L’obbligo di repêchage rileva come ulteriore profilo di legittimità del licenziamento, ma l’accertata inesistenza a monte delle ragioni produttive è già sufficiente a fondare l’illegittimità del recesso e la tutela reintegratoria nei regimi applicabili al caso.
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