Cassazione Civile, Ordinanza n. 35807/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (legataria)
La controversia
La controversia nasce dall’interpretazione di una disposizione testamentaria olografa con cui il de cuius aveva attribuito una quota dei propri "soldi" a titolo di legato. La beneficiaria sosteneva che tale espressione dovesse comprendere non solo il denaro contante o giacente sui conti correnti, ma anche gli investimenti mobiliari, i fondi, le gestioni patrimoniali e altri titoli facilmente liquidabili, nonché, secondo la sua prospettazione in cassazione, anche azioni e obbligazioni, in quanto convertibili in denaro con semplici operazioni contabili. La controparte riteneva invece che il termine dovesse essere letto in senso restrittivo o, comunque, che non potessero esservi ricompresi tutti i titoli invocati. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto estensiva la nozione di "soldi" ma aveva escluso azioni, obbligazioni e quote societarie, riducendo così l’importo del legato. Il ricorso principale denunciava violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per insanabile contraddittorietà della motivazione: la Corte d’appello, dopo aver affermato che il testatore intendeva includere nel legato tutto il patrimonio mobiliare facilmente convertibile in denaro, avrebbe poi escluso proprio titoli e partecipazioni che presentano la medesima convertibilità. Il ricorso incidentale lamentava, in chiave speculare, che una volta esclusi azioni e obbligazioni, la Corte avrebbe dovuto escludere coerentemente anche fondi e gestioni patrimoniali. Con il terzo motivo incidentale si deduceva inoltre omessa pronuncia sulla dedotta accettazione pura e semplice dell’eredità da parte della convenuta, questione però ritenuta inammissibile dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistente una nullità della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: la Corte d’appello aveva correttamente adottato un’interpretazione estensiva della parola "soldi" come comprensiva di forme di investimento facilmente liquidabili, ma poi aveva escluso azioni e obbligazioni con una soluzione non coerente con tali premesse e con un’erronea lettura della rinuncia richiamata in sentenza. È stato invece rigettato il secondo motivo del ricorso principale, poiché la Corte d’appello non aveva violato l’art. 112 c.p.c. avendo comunque deciso sull’oggetto del legato entro il perimetro devoluto dall’appello. È stato rigettato anche il ricorso incidentale nel suo complesso: il secondo motivo era infondato e il terzo era inammissibile, sia per difetto di interesse sia perché la questione era nuova e comunque assorbita. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame dell’interpretazione del legato, previa individuazione, tra le varie forme di investimento, di quelle qualificabili come titoli convertibili in denaro mediante semplici operazioni contabili. La Corte ha inoltre disposto il regolamento delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice d’appello, investito della corretta interpretazione dell’oggetto del legato, decide comunque sulla portata della disposizione testamentaria devoluta con l’impugnazione
art. 111 Cost.
il vizio denunciabile in cassazione è quello di motivazione apparente o contraddittoria in senso radicale, non il semplice difetto di sufficienza argomentativa
la nullità della sentenza ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
l’interpretazione del testamento va compiuta alla ricerca della volontà del testatore, valorizzando il testo complessivo della scheda e, se necessario, elementi estrinseci riferibili al testatore
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, restando censurabili solo anomalie motivazionali radicali
art. 12 preleggi
richiamato per l’interpretazione sistematica della portata del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione incidentale
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L’interpretazione del testamento richiede una lettura globale della scheda e la ricerca della volontà effettiva del testatore; è consentito valorizzare anche elementi estrinseci riferibili alla persona del de cuius, come cultura, mentalità, condizioni sociali e ambiente di vita, quando il testo non sia univoco.
- Quando il testatore utilizza espressioni non tecniche come "soldi", il giudice può attribuire al termine un significato estensivo se coerente con l’intento complessivo di distribuire il patrimonio mobiliare e con la convertibilità immediata in denaro dei beni contemplati.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se presenta una delle anomalie estreme individuate dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non basta una mera insufficienza o opinabilità del ragionamento.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice d’appello decide entro il perimetro devoluto, anche qualora rielabori l’oggetto della domanda o della censura con una diversa qualificazione giuridica o con una più precisa individuazione delle componenti patrimoniali rilevanti.
- Se una pronuncia afferma un criterio interpretativo fondato sulla immediata convertibilità in denaro di alcuni strumenti finanziari, l’esclusione di altri strumenti aventi la medesima natura economico-funzionale deve essere coerentemente motivata; altrimenti la sentenza incorre in insanabile contraddizione.
- Una deduzione di omessa pronuncia su una domanda nuova o su una questione proposta dalla controparte è inammissibile per difetto di interesse e, se la questione è nuova, resta comunque preclusa.
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