Cassazione Civile, Ordinanza n. 32294/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato tardive le controdeduzioni dell'Agenzia; ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbente; ha cassato la sentenza impugnata; decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario delle contribuenti e annullato l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente in ragione dei sopravvenuti interventi normativi e costituzionali richiamati nella decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto imposta di registro, ipotecaria e catastale riqualificando come cessione di ramo d'azienda una sequenza di atti societari: un conferimento di ramo d'azienda in una società di nuova costituzione e la successiva cessione dell'intera partecipazione in tale società a un terzo. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'operazione, considerata nella sua sostanza unitaria, integrasse una cessione d'azienda e aveva respinto l'appello delle contribuenti. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, nel testo risultante dalle modifiche del 2017 e dall'interpretazione autentica del 2018; 2) violazione dell'art. 20 e delle direttive UE in materia di imposta sui conferimenti; 3) omessa pronuncia sulla differenza tra conferimento seguito da cessione di quote e cessione di azienda; 4) motivazione apparente; 5) omesso esame di fatti decisivi; 6) omessa pronuncia su un motivo di appello. L'Agenzia ha resistito con controricorso, ma è stato dichiarato tardivo. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri, affermando che la norma interpretativa impone di guardare solo al contenuto testuale dell'atto registrato, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati, anche per gli atti anteriori non ancora definiti. Di conseguenza ha cassato la sentenza regionale, deciso nel merito accogliendo il ricorso originario delle contribuenti e annullando l'avviso di liquidazione.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1 e 2, L. 27 dicembre 2017, n. 205
Ai fini dell'imposta di registro l'atto va qualificato secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, ma solo sulla base degli elementi desumibili dal testo dell'atto medesimo, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati.
art. 1, comma 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205
La modifica ha inciso sull'art. 20 del TUR chiarendo il criterio di interpretazione degli atti presentati alla registrazione.
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145
La disposizione ha qualificato come interpretazione autentica la modifica dell'art. 20 del TUR e ne ha consentito l'applicazione anche ai rapporti pendenti.
Le controdeduzioni dell'Agenzia sono state dichiarate tardive per il mancato rispetto del termine di notifica rispetto alla data di notificazione del ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 12 della direttiva 69/335/CEE
È stata invocata dalle ricorrenti, ma le censure sul punto sono rimaste assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
art. 6 della direttiva 2008/7/CE
È stata invocata dalle ricorrenti, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura per effetto dell'accoglimento assorbente del primo motivo.
art. 3 Cost.
Richiamato nei precedenti della Corte costituzionale citati in motivazione in relazione alla legittimità della norma interpretativa.
art. 53 Cost.
Richiamato nei precedenti della Corte costituzionale citati in motivazione in relazione alla legittimità della norma interpretativa.
art. 6 CEDU
Richiamato nella motivazione per escludere che la norma interpretativa contrastasse con i principi convenzionali invocati.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come modificato dalla L. n. 205/2017 e chiarito dall'interpretazione autentica della L. n. 145/2018, impone di qualificare l'atto registrato sulla base del solo contenuto testuale dell'atto medesimo, senza poter valorizzare elementi extratestuali o atti collegati.
- La disciplina interpretativa dell'art. 20 TUR opera retroattivamente anche per gli atti anteriori alla modifica normativa, purché il giudizio sia ancora pendente.
- Quando una norma sopravvenuta è decisiva e assorbente, le ulteriori censure della sentenza impugnata restano assorbite e non richiedono esame.
- Nel giudizio di cassazione, la tardività del controricorso comporta l'irrilevanza delle difese depositate oltre il termine di legge.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può, dopo la cassazione della sentenza impugnata, decidere la causa nel merito annullando l'atto impositivo
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