Cassazione Civile, Ordinanza n. 19864/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha proposto istanza ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. per correggere l'ordinanza di cassazione n. 33323/2023, sostenendo che, oltre a un coobbligato/altro originario ricorrente già considerato estinto, anche egli aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, regolarmente ricevuta dall'Agenzia delle Entrate e seguita dal versamento della rata dovuta. Ha quindi chiesto che l'ordinanza fosse rettificata per dare atto dell'intervenuta estinzione del giudizio anche nei suoi confronti. La Corte ha però rilevato che, secondo le verifiche di cancelleria, nel fascicolo processuale non risultavano al momento della decisione i documenti relativi alla definizione agevolata del ricorrente; la successiva produzione in sede di correzione era quindi irrilevante rispetto alla decisione già intervenuta. Inoltre, se il problema fosse una mancata percezione di atti già presenti nel fascicolo, il rimedio corretto non sarebbe la correzione di errore materiale ma la revocazione per errore di fatto revocatorio. La Corte ha infine osservato che, in ogni caso, la definizione agevolata, ove perfezionata, produce gli effetti previsti dalla legge e prevale sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriori alla sua efficacia, richiamando l'art. 1, comma 196, della l. n. 197/2022 e l'art. 6, comma 9, del d.l. n. 119/2018 convertito, ma ciò non muta l'inammissibilità dell'istanza di correzione proposta.
La decisione
L'istanza di correzione di errore materiale è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha ritenuto che la documentazione sulla definizione agevolata del ricorrente non fosse agli atti al momento della decisione dell'ordinanza oggetto di correzione; perciò la sua produzione successiva non poteva incidere sulla decisione già resa. Se, invece, la dedotta omissione fosse stata una svista percettiva su atti effettivamente presenti, il rimedio esperibile sarebbe stato quello della revocazione e non la correzione materiale. La Corte ha poi ribadito, in via ulteriormente argomentativa, che l'eventuale perfezionamento della definizione agevolata mantiene i suoi effetti tipici previsti dalla legge, anche se anteriori al passaggio in giudicato della pronuncia, ma tale rilievo non rende ammissibile il rimedio azionato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'istanza di correzione dell'errore materiale
richiamato come base del procedimento di correzione
richiamato per il rimedio davanti alla Corte di cassazione
la definizione perfezionata prevale sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata
prevede, in materia generale di definizione agevolata tributaria, la prevalenza degli effetti della definizione perfezionata sulle pronunce non passate in giudicato anteriormente all'entrata in vigore della legge
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale è inammissibile quando mira, in realtà, a far valere un errore percettivo del giudice su atti che si assumono non considerati: in tale ipotesi il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto, non la correzione materiale.
- Ai fini della correzione dell'ordinanza o sentenza, è irrilevante la produzione successiva di documenti che non risultavano presenti nel fascicolo al momento della decisione, perché la verifica va compiuta sulla base degli atti disponibili quando la pronuncia è stata resa.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata, produce gli effetti tipici previsti dalla legge e prevale sulle pronunce giurisdizionali non ancora passate in giudicato alla data indicata dalla norma; tuttavia tale regola sostanziale non trasforma in ammissibile un rimedio processuale improprio.
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