Cassazione Civile, Ordinanza n. 24185/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia origina da una pretesa di corresponsione della metà di somme collegate a terreni agricoli siti nel Comune di San Casciano Val di Pesa. Il ricorrente assumeva di essere comproprietario al 50% dei terreni in virtù di una scrittura privata del 2 gennaio 1973 e chiedeva dapprima la metà dell’indennità di espropriazione; in seguito, dopo aver rinunciato a quella domanda nel precedente giudizio, ha introdotto una nuova causa chiedendo ancora il 50% dell’indennità e, inoltre, il 50% del prezzo ricavato dalla vendita di un altro terreno nel 2001, anch’esso ricompreso nell’accordo del 1973. La resistente eccepiva la prescrizione. In appello il ricorrente contestava l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine decorresse solo dal giudicato intervenuto sulla qualificazione del contratto del 1973, e lamentava anche l’inammissibilità dell’appello dichiarata per la domanda relativa alla vendita del 2001, deducendo di avere ritualmente riproposto le questioni assorbite non esaminate dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che, nel caso concreto, il nuovo termine era iniziato dalla rinuncia alla domanda nel precedente giudizio; il successivo telefax del 24 aprile 2012 è stato giudicato tardivo ai fini interruttivi. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non rispettoso dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stati riportati in modo adeguato i motivi di appello necessari a valutare la specificità della doglianza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, con ogni probabilità in base alla formula di rito richiamata, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; rileva solo l’impossibilità giuridica di esercitarlo, non ostacoli soggettivi o meri impedimenti di fatto.
Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non comprendono l’ignoranza del diritto o il dubbio soggettivo sulla sua esistenza, salvo le ipotesi tipizzate dalla norma.
La prescrizione può essere interrotta non solo dalla domanda giudiziale, ma anche da un atto scritto idoneo a costituire in mora il debitore, purché chiaro nella pretesa e nella richiesta di adempimento.
L’atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei capi contestati e delle relative ragioni di censura, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
Il ricorso per cassazione deve indicare e riportare in modo specifico gli atti e i motivi rilevanti, così da consentire il controllo di legittimità sulla censura proposta.
Richiamato solo come contesto processuale delle memorie in cui era stata formulata la rinuncia alla domanda nel precedente giudizio.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla riproposizione delle questioni assorbite non esaminate in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma di inserimento del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- La prescrizione decorre quando il diritto è giuridicamente esercitabile; non è sospesa da difficoltà soggettive del titolare, da incertezze interpretative o da dubbi sulla qualificazione giuridica della pretesa.
- Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative: l’ignoranza del fatto costitutivo del diritto o il ritardo dovuto alla necessità di accertarlo non impediscono di regola la decorrenza del termine.
- Ai fini interruttivi, l’atto stragiudiziale deve manifestare in modo univoco la volontà di far valere il diritto e di ottenere l’adempimento, non bastando sollecitazioni generiche o riserve future.
- Nel giudizio di appello l’onere di specificità richiede l’indicazione chiara dei capi impugnati e delle ragioni di critica alla decisione di primo grado; in cassazione, la censura è inammissibile se non sono riportati in modo autosufficiente gli atti processuali rilevanti.
- La rinuncia a una domanda nel processo può rilevare, nel caso concreto, come momento dal quale il diritto torna esercitabile e inizia un nuovo corso prescrizionale, se il giudice di merito accerta che da quel momento il titolare avrebbe potuto nuovamente agire.
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