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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15040/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni doganali per omessa o inesatta dichiarazione in importazione. La società aveva importato merce dichiarandola come appartenente a una sola categoria merceologica; l'Ufficio doganale riteneva invece che la merce fosse riconducibile anche a una seconda categoria non originariamente indicata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio, in appello dell'Ufficio, aveva confermato l'annullamento della sanzione ritenendo insussistente il requisito soggettivo della responsabilità, perché la società, provvedendo rapidamente a rettificare la dichiarazione, aveva dimostrato la propria buona fede. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme doganali invocate, per avere la CTR ritenuto valida la rettifica della dichiarazione nonostante fosse intervenuta dopo il controllo e senza il rispetto delle forme previste; 2) violazione dell'art. 303 TULD, per non avere la CTR considerato che ciascuna indicazione di articolo contenuta in una bolletta doganale costituisce dichiarazione autonoma ai fini sanzionatori; 3) violazione dell'art. 303 TULD e dell'art. 10 L. 212/2000, per avere la CTR ritenuto provata la buona fede/esimente, mentre, secondo la ricorrente, l'onere di provare l'assenza di colpa gravava sulla contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di localizzazione, poiché nel ricorso non erano trascritti né prodotti i documenti relativi alla rettifica doganale, rendendo impossibile il controllo richiesto. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta l'applicazione del principio secondo cui, nel caso di pluralità di violazioni realizzate con una singola dichiarazione doganale o con dichiarazioni cumulativa riconducibili a un'unica operazione, si configura un concorso formale omogeneo con applicazione del cumulo giuridico; nei casi di violazione del limite percentuale tra dichiarato e accertato, invece, le violazioni si computano in relazione alle singole partite, sempre con applicazione del regime sanzionatorio richiamato dalla giurisprudenza. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, pur essendo corretto il principio secondo cui l'assenza di colpa deve essere provata dal trasgressore, la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, desumendo la buona fede dal comportamento della società che aveva tempestivamente rettificato la dichiarazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con regolazione delle spese secondo soccombenza e senza raddoppio del contributo unificato per la difesa erariale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura sul punto non è scrutinabile per difetto di specificità nel primo motivo e, quanto al terzo, ribadisce che l'assenza di colpa deve essere provata dal trasgressore una volta integrata la fattispecie tipica.

  • artt. 65 CDC

    Richiamati nel primo motivo in relazione alla disciplina della dichiarazione doganale e della sua rettifica.

  • artt. 56 e 58 TULD

    Richiamati nel primo motivo in relazione alla disciplina della dichiarazione doganale e della sua rettifica.

  • artt. 62 e 63 CDC

    Richiamati nel primo motivo per sostenere che la rettifica non sarebbe stata effettuata nelle forme prescritte.

  • art. 303 TULD

    Norma sanzionatoria centrale della lite; la Corte ne richiama l'applicazione secondo la giurisprudenza sulla pluralità di violazioni e sul concorso formale omogeneo.

  • art. 198 DAC

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ne esclude l'erronea applicazione da parte della CTR, aderendo all'orientamento giurisprudenziale sul calcolo delle sanzioni per dichiarazione cumulativa.

  • art. 303, comma 2, TULD

    Richiamato nel terzo motivo in tema di sanzioni doganali e requisito soggettivo della colpa.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato nel terzo motivo a sostegno dell'esimente legata alla buona fede del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dalla Corte per affermare che, nel concorso formale omogeneo, si applica il cumulo giuridico.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per affermare che la responsabilità amministrativa richiede una condotta volontaria e colpevole.

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato per la presunzione di colpa e per l'onere del trasgressore di provare l'assenza di colpa.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni doganali, quando la violazione si realizza mediante una singola dichiarazione doganale o mediante dichiarazioni cumulativa riconducibili a un'unica operazione materiale, le plurime violazioni integrano un concorso formale omogeneo e si applica il cumulo giuridico, con irrogazione di un'unica sanzione per la violazione più grave aumentata nei limiti di legge.
  • Nel processo di cassazione, la censura che richieda l'esame di atti o documenti non trascritti né prodotti nei limiti del ricorso è inammissibile per difetto di specificità e localizzazione del materiale probatorio.
  • In tema di sanzioni amministrative tributarie e doganali, una volta dimostrata dall'amministrazione la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpa, in forza della presunzione di colpevolezza prevista dalla legge.
  • L'apprezzamento del giudice di merito circa la buona fede o l'assenza di colpa del trasgressore, quando fondato su elementi fattuali, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo sulla motivazione e nei casi consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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