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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13773/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito nei confronti della datrice di lavoro chiedendo differenze retributive, tredicesima, quattordicesima, ferie, festività, straordinario diurno e notturno e trattamento di fine rapporto, assumendo di essere stato illegittimamente inquadrato nel 4° livello del CCNL Industria Alimentare anziché nel 3° livello. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che le mansioni svolte, emerse dalla prova testimoniale, fossero compatibili con il 4° livello. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’errata interpretazione dell’art. 147 del CCNL Industria Alimentare, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente limitato il 3° livello ai soli lavoratori che conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi e avrebbe trascurato che egli svolgeva mansioni di manutentore, anche straordinarie, in autonomia operativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che nel giudizio di legittimità il contratto collettivo invocato come parametro interpretativo deve essere prodotto integralmente, mentre nel caso di specie il CCNL non era stato depositato in copia integrale e il semplice richiamo ai fascicoli di merito non era sufficiente. Ha inoltre osservato che la censura non si confrontava pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva esaminato entrambe le declaratorie di 3° e 4° livello e aveva comunque accertato in fatto che il lavoratore svolgeva soltanto attività di riparazione e manutenzione, ritenendo irrilevanti sia la complessità dei macchinari sia la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto la declaratoria del 3° livello non contemplava tali mansioni. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "Errata interpretazione dell’art. 147 CCNL Industria Alimentare"

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione impugnata.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione impone, a pena di improcedibilità, il deposito dei contratti e accordi collettivi richiamati come oggetto di censura.

  • art. 1363 c.c.

    La produzione integrale del contratto collettivo è necessaria per l’applicazione del criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di soccombenza, legittima l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che investe l’interpretazione di una clausola del contratto collettivo, il testo integrale del CCNL deve essere prodotto; non basta la trascrizione parziale delle clausole asseritamente violate, perché la Corte deve poter verificare l’intero contenuto del testo ai fini dell’interpretazione sistematica.
  • Il richiamo generico ai fascicoli di merito non soddisfa l’onere di produzione del contratto collettivo se non è accompagnato da una puntuale indicazione del documento tra gli atti depositati.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una lettura parziale o distorta della motivazione di merito.
  • Ai fini dell’inquadramento contrattuale, se il giudice di merito accerta in fatto che le mansioni svolte rientrano nella declaratoria del livello riconosciuto dal datore di lavoro, la diversa qualificazione invocata in cassazione non può essere fatta valere senza una specifica critica alla motivazione e agli accertamenti istruttori.
  • Le differenze tra manutenzione ordinaria e straordinaria, o il grado di autonomia operativa, non sono decisive se la declaratoria contrattuale applicabile colloca comunque tali attività nel livello già riconosciuto e non nel livello superiore rivendicato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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