Cassazione Penale, Sentenza n. 47347/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e di estorsione aggravata (capi 6 e 12). Il ricorrente contestava la carenza di motivazione circa la sua affiliazione al clan Pascali, sostenendo che il suo intervento negli episodi estorsivi fosse di natura tecnica/commerciale (miticoltore) o limitato al recupero di un credito (prestito ai coniugi Motolese/Raffo), deducendo l'errata qualificazione giuridica dei fatti e invocando la sussumibilità nell'art. 393 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi alla valutazione di merito e che l'ordinanza impugnata contenga una valutazione coerente e congrua dei gravi indizi a carico di Portacci rispetto alla partecipazione associativa e al concorso nelle estorsioni. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale del riesame secondo cui l'intervento di Portacci (perizia tecnica, mediazione per il recupero crediti, riferimenti al clan) concorreva a integrare il reato estorsivo aggravato e la sua messa a disposizione dell'associazione mafiosa. Per tali ragioni il motivo sulla carenza di specificità è stato ritenuto generico e infondato. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione della copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
partecipazione ad associazione mafiosa
La Corte e il Tribunale del riesame hanno ritenuto che la prova della partecipazione possa ricavarsi anche dalla commissione dei reati-fine e dalle modalita esecutive, quando emergano elementi che attestano la stabile messa a disposizione dell'agente per il perseguimento dei fini del sodalizio
esercizio arbitrario delle proprie ragioni
La Corte ha richiamato il criterio secondo cui tale fattispecie e' configurabile solo se il terzo si limita a offrire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire finalita autonome; nel caso concreto e' stata esclusa tale configurazione per la partecipazione attiva e strumentale del ricorrente alle pressioni estorsive
concorso di persone nel reato (art. 110) e riferimento generale a norme penali richiamate
Sono richiamati i principi sul concorso di persone nel reato; la Corte valuta la sussistenza del concorso sulla base degli elementi indiziari e delle modalita operative
art. 273 e 292 cod. proc. pen.
richiamati nel ricorso (procedura e atti)
Richieste difensive relative a presunte violazioni procedurali e vizi di motivazione sono state ritenute generiche e non idonee a scalfire la congruenza dell'ordinanza impugnata
conseguenze dell'inammissibilita del ricorso
Sulla base di tale norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario
Disposto l'inoltro della decisione al direttore della casa circondariale per gli adempimenti previsti dalla norma
Sezioni Unite, sent. n. 29541/2020 (Filardo)
giurisprudenza richiamata
La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la distinzione tra estorsione aggravata e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'ulteriore finalita e dall'interesse perseguito dai concorrenti; l'intervento che supera la mera assistenza tecnica/creditizia e' ricondotto all'estorsione
Massime di principio
- La Cassazione non risente di valutazioni di merito: i motivi generici o che chiedono la rivalutazione degli elementi di fatto sono inammissibili.
- La partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere desunta anche dalla commissione dei reati-fine e dalle modalità esecutive che mostrano una stabile messa a disposizione dell'agente per il sodalizio.
- La differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ed estorsione aggravata dipende dalla presenza di una finalità autonoma e dalla natura della pressione esercitata; se il terzo non si limita a tutelare un diritto ma concorre con modalità intimidatorie e percepibili come estorsive, opera il reato estorsivo.
- Nei ricorsi per misure cautelari la difesa deve dedurre vizi di diritto chiari e specifici sulla motivazione o su profili procedurali: contestazioni vaghe sulla carenza di motivazione sono spesso ritenute inammissibili.
- Quando è contestata la natura tecnica di un intervento, occorre dimostrare in modo circostanziato che manchino elementi che colleghino l'attività tecnica a finalità delittuose o alla messa a disposizione dell'associazione.
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