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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47184/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 15/03/2011 - 23/02/2016, emessa in esecuzione di provvedimento cautelare per il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.). L'imputato era stato poi assolto con sentenza definitiva del 23/02/2016 (definitiva 01/02/2017). Il motivo unico dedotto lamenta che la Corte d'appello non avrebbe considerato che l'assoluzione era dipesa dall'inutilizzabilità di una intercettazione del 2001 per scarsa qualità del segnale, e che tale esclusione avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della domanda di riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e ex ante sulla eventuale responsabilità del richiedente per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua e logica nel ritenere che Cutano avesse concorso, con condotte di contiguità e sinergia con la cosca Longo, a creare l'apparenza che giustificasse la custodia cautelare. Tale valutazione si fondava non sulla sola intercettazione del 2001 (ritenuta inutilizzabile), ma su una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche e su elementi fattuali: presenza nei cantieri, rapporti con il capo-cosca Longo Vincenzo, trattative e forniture di calcestruzzo a condizioni imposte, impiego di manodopera imposta, affidamento a Cutano dei lavori di smaltimento del materiale, nonché riscontri collegati ad altri imprenditori coinvolti. Pur insufficienti per la condanna penale, tali elementi sono stati ritenuti idonei a escludere la riparazione ex art. 314 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 bis cod. pen.

    Indica il reato di associazione di tipo mafioso per il quale era stata disposta la custodia cautelare; utilizzata per inquadrare l'originaria accusa a carico dell'imputato

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; interpretata nel senso che il giudice della riparazione deve esaminare se l'interessato abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, mediante una valutazione autonoma e logica degli elementi probatori disponibili

  • Giurisprudenza (Sez. U. e Sez. 4 richiamate nella sentenza)

    Principi richiamati: il giudice della riparazione compie un accertamento autonomo rispetto al giudizio penale; egli valuta ex ante se la condotta dell'istante abbia contribuito a creare la falsa apparenza di colpevolezza; il suo giudizio deve essere adeguatamente motivato secondo regole logiche

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: non è necessario che gli elementi che impedirono la condanna siano stati assorbiti dal giudicato, ma il giudice della riparazione deve valutare ex ante se la condotta dell'interessato abbia concorso a causare la detenzione
  • L'inutilizzabilità di una singola intercettazione che abbia inciso sull'esito penale non comporta automaticamente il diritto alla riparazione se permangono altri elementi indiziari che giustifichino la misura cautelare
  • Elementi che non raggiungono la prova penale della colpevolezza possono comunque essere sufficienti a precludere la riparazione se dimostrano la contiguità o un ruolo sinergico dell'interessato con l'organizzazione criminale
  • La parte che chiede la riparazione deve dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave nella propria condotta; il giudice deve motivare compiutamente la scelta in termini logici e basata sulle evidenze disponibili al momento dell'adozione della misura
  • Fatti quali presenza ripetuta in luoghi collegati all'organizzazione, rapporti continuativi con esponenti del clan, vantaggi economici o imposizioni a terzi costituiscono elementi rilevanti nella valutazione sulla responsabilità ai fini della riparazione
  • La mera acquisizione di una pronuncia di assoluzione non preclude l'esame della domanda di riparazione: occorre verificare se l'assoluzione dipese dall'eliminazione/neutralizzazione di elementi probatori o da insufficienza complessiva delle prove e quale fosse il quadro indiziario al momento della misura cautelare

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