Cassazione Penale, Sentenza n. 47188/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di indennizzo per ingiusta detenzione. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto sussistente la condotta ostativa basandosi su elementi già ritenuti insufficienti nel processo (in particolare le "frequentazioni" con Maurizio Agosta, il ruolo di autista/custode del telefono e il silenzio del ricorrente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, che aveva individuato una condotta gravemente colposa del richiedente (frequentazioni con Maurizio Agosta, messa a disposizione e custodia del telefono, contiguità spazio-temporale con la preparazione dell'omicidio) posta in nesso sinergico con l'intervento e il mantenimento della misura cautelare. Pur escludendo la rilevanza del silenzio in base alla modifica normativa (d.lgs. n.188/2021), la Suprema Corte ha svolto la "prova di resistenza" e ritenuto che gli altri elementi fossero sufficienti a sostenere il rigetto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nessuna rifusione delle spese al resistente per la genericità della sua memoria.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e la condizione ostativa quando il richiedente abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La colpa grave non richiede che la condotta integri un reato, bensì che, ex ante, abbia determinato o contribuito a creare la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)
Modifica l'art. 314 cod. proc. pen. escludendo la rilevanza del silenzio dell'imputato ai fini dell'accertamento della condotta ostativa; la Corte tuttavia può effettuare la 'prova di resistenza' per verificare se gli altri elementi posti a fondamento del rigetto siano sufficienti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti di enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione; usato in sede di esposizione del motivo dal ricorrente per indicare le censure presentate nei limiti necessari alla decisione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomo percorso logico-motivazionale, se la condotta del richiedente abbia dato o concorso a dar causa all'ingiusta detenzione; non è necessario che la condotta integri un reato
- La colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può emergere da comportamenti extraprocedimentali o processuali, comprese frequentazioni ambigue o condotte indicative di contiguità con soggetti criminali, purché la motivazione colleghi tali elementi in modo adeguato e congruo al provvedimento cautelare
- Le 'frequentazioni' possono avere rilievo probatorio solo se specificamente motivate nella loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità e in rapporto allo specifico contesto spazio-temporale e qualitativo dei collegamenti
- Dal 2021 il silenzio dell'imputato non è più apprezzabile quale elemento ostativo, ma la Corte di cassazione deve verificare (prova di resistenza) se gli altri elementi assunti a fondamento della decisione siano autonomamente sufficienti
- I giudicati di fatto della Corte territoriale, se sorretti da apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico, sono insindacabili in sede di legittimità
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