Cassazione Penale, Sentenza n. 47187/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dall'8.3.2017, poi sostituita con arresti domiciliari e revocata il 14.12.2017 (tot. 283 giorni). L'imputato, assolto con sentenza del GUP del 13.3.2018, deduceva un'unica censura: errata applicazione della legge penale da parte della Corte territoriale che aveva ritenuto la sua condotta gravemente colposa, dunque ostativa al riconoscimento della riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il giudice della riparazione deve svolgere un accertamento autonomo ed ex ante sulla condotta del detenuto e che la Corte d'appello ha correttamente valutato il materiale probatorio disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare. Sono state ritenute rilevanti intercettazioni telefoniche (tra cui conversazione del 15.12.2016 in cui il ricorrente, detto "Mommo", mostrava consapevolezza della presenza di soggetti privi di documenti e concordava accorgimenti per evitare controlli), conversazioni in carcere che attestavano l'uso/occultamento di un documento falso e l'assenza di una versione difensiva tempestiva. Sulla base di ciò è stato escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
art. 12, commi 3, lett. a) e d), 3-bis e 3-ter lett. b)
La norma definisce i reati relativi all'immigrazione illegale che hanno costituito il fondamento del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che le indagini e le intercettazioni ravvisassero elementi indiziari rispetto a tali fattispecie al momento dell'adozione della misura.
Cass. Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016, Rv. 268952
principio sull'autonomia del giudizio di riparazione
Affermato che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire, con giudizio ex ante, se la condotta del detenuto abbia contribuito alla falsa apparenza di illecito penale che ha determinato la detenzione.
Cass. Sez. U, n. 43 del 13.12.1995 (Sarnataro)
Conferma il principio che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale sostanziale e richiede accertamenti e valutazioni proprie, diversi da quelli del processo penale.
Cass. Sez. 4, n. 41396 del 15.09.2016 (Piccolo), Rv. 268238
rilievo sulla valutazione del comportamento dell'interessato rispetto al quadro indiziario
Stabilità del principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del complesso indiziario su cui si fondò il titolo cautelare, salvo che quegli elementi siano stati resi inutilizzabili o neutralizzati nell'assoluzione.
Cass. Sez. 4, n. 24439 del 27.04.2018 (Stamatopoulou), Rv. 273744
rilievo sull'onere del ricorrente di fornire contributi difensivi
Si sottolinea che l'onere dell'interessato è di apportare tempestivamente elementi o versioni alternative che avrebbero potuto indurre l'Autorità a dare diverso significato agli indizi; l'assenza di tale contributo e/o condotte volte a distruggere prove può far ritenere la sussistenza di dolo o colpa grave.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione esercita un controllo autonomo ed ex ante: non è vincolato dall'esito del giudizio penale sostanziale.
- Va valutato esclusivamente il materiale probatorio disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare; prove emerse successivamente possono avere rilievo solo se retroagiscono alla valutazione ex ante.
- Intercettazioni, conversazioni che evidenziano consapevolezza di irregolarità, collaborazione con soggetti coinvolti o istruzioni per eludere controlli sono elementi che possono configurare dolo o colpa grave e ostare alla riparazione.
- L'assoluzione nel processo penale non produce automaticamente diritto alla riparazione: occorre verificare se l'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza del reato.
- È onere del ricorrente fornire tempestivamente versioni alternative e contributi che possano disinnescare il valore degli indizi; il silenzio o il tentativo di occultare/distruggere prove pesa negativamente.
- Se gli elementi indiziari che giustificarono la misura cautelare sono stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nel processo di merito, il giudice della riparazione non può fondarsi su di essi per negare la riparazione.
- In presenza di valutazioni probatorie dubbie o inconclusive, il dubbio deve essere risolto a favore del richiedente la riparazione.
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