Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca di 750,00 euro disposta dal G.i.p. ai sensi dell'art. 240-bis c.p. nel procedimento per detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorrente censura l'illegittimità della misura, sostenendo che la confisca sarebbe stata disposta in assenza dei presupposti e in relazione a una ipotesi di detenzione (non di cessione) di stupefacente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, per il reato di sola detenzione di stupefacente (non qualificata come "lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990), la confisca del denaro in possesso dell'imputato è possibile solo se ricorrono le condizioni per la confisca in casi particolari ex art. 240-bis c.p. (applicabile per rinvio ex art. 85-bis DPR 309/1990), e non è ipotizzabile la confisca ex art. 240 c.p. o ai sensi del comma 7-bis dell'art. 73 per mancanza del nesso necessario. Nel caso di specie la confisca è stata ritenuta legittima: i 750 euro non sono stati giustificati dall'imputato, risultano sproporzionati rispetto al reddito (soggetto privo di attività lavorativa) e dunque integrano le condizioni per la confisca ex art. 240-bis. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla sentenza di patteggiamento/definizione, contesto procedurale in cui è stata applicata la pena
comma 5 (lieve entità) e comma 7-bis
Il comma 5 delimita le ipotesi di "lieve entità" che escludono alcune misure; il comma 7-bis non è applicabile per giustificare confisca quando manca il nesso tra denaro e reato di detenzione
Prevede la confisca in casi particolari; nella detenzione non lieve può essere applicata al denaro trovato in possesso se questo risulta sproporzionato rispetto al reddito e non giustificato
Confisca ordinaria non ritenuta applicabile nel caso di sola detenzione per mancanza del necessario nesso con il reato
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Operazione di rinvio che rende applicabile l'art. 240-bis c.p. alle fattispecie previste dal D.P.R. stupefacenti
Consente la condanna al pagamento di somme per ricorsi inammissibili quando emergono profili di colpa nella loro proposizione; applicata per la sanzione di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. 4., n. 20130 del 19/04/2022 (Donato, Rv. 283248)
Principio richiamato: per la sola detenzione non lieve la confisca del denaro è possibile solo mediante art. 240-bis (per le ragioni di sproporzione e mancata giustificazione), non mediante art. 240 o art. 73 comma 7-bis
Massime di principio
- In ipotesi di sola detenzione di stupefacente non riconducibile alla "lieve entità" (art. 73, comma 5, DPR 309/1990), la confisca del denaro in possesso dell'imputato è ammissibile se trattasi di confisca in casi particolari ex art. 240-bis c.p., previo accertamento di sproporzione rispetto al reddito e mancata giustificazione della provenienza lecita
- Non è corretto giustificare la confisca del denaro rinvenuto nel corso di detenzione esclusivamente con le norme sull'ordinaria confisca (art. 240 c.p.) o con il comma 7-bis dell'art. 73 quando manca un nesso diretto e specifico tra il denaro e l'attività di cessione
- La qualificazione della fattispecie come "lieve entità" (art. 73, comma 5) esclude l'applicabilità di misure ablative del denaro; quindi l'accertamento della lieve entità è cruciale per la tutela del patrimonio del detenuto
- Il soggetto che subisce il provvedimento ablatorio ha l'onere di giustificare la legittima provenienza del denaro; l'assenza di spiegazioni, unita a una situazione reddituale incompatibile (es. disoccupazione), giustifica il giudizio di sproporzione
- Ricorsi formulati in modo inappropriato o che dimostrano profili di colpa possono essere dichiarati inammissibili con aggravio di sanzioni economiche (art. 616 c.p.p. e condanna alle spese)
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