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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di ripristino degli arresti domiciliari, dopo che la Corte d'appello aveva aggravato la misura sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Baratto era stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per attività lavorativa (raccolta di materiale ferroso), ma i Carabinieri lo avevano sorpreso il 15/04/2022 in un'area comunale mentre svolgeva presunti lavori edili, non riconducibili all'attività autorizzata, e lo avevano denunciato anche per invasione di terreno e falso ideologico. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione riguardo alla presunta violazione delle prescrizioni (tra cui la mancata specificazione della data/ora e l'assenza di prova che stesse svolgendo attività incompatibili con l'attività lavorativa autorizzata); 2) omessa motivazione sul mancato esercizio delle difese del difensore fiduciario nominato (avv. Pugliese), con contestuale illegittima estromissione per mancanza di revoca del precedente difensore (avv. Rosalba Cannone).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero prevalentemente di merito e mirassero a una rivalutazione dei fatti (vietata in sede di legittimità). Ha confermato che il Tribunale aveva fornito motivazione logica e coerente sull'aggravamento della misura: la presenza del ricorrente in un'area priva di rottami ferrosi idonei alla raccolta autorizzata costituiva elemento sufficiente a ritenere la misura domiciliare inidonea. Sul secondo motivo, la Corte ha accertato la regolare notifica del decreto all'avv. Cannone (09/05/2022), per cui la nomina successiva dell'avv. Pugliese doveva considerarsi come non intervenuta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Individua il rimedio dell'appello ex art. 310; usato come riferimento per la natura dell'impugnazione in sede di merito (appello ex art. 310). La Corte non entra nel merito delle valutazioni fattuali proprie del giudice di appello.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Consente la sostituzione della misura cautelare con una più grave in caso di trasgressione delle prescrizioni; la Corte conferma che il giudice di merito ha potere discrezionale per valutare gravità e circostanze della violazione e decidere l'aggravamento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di impugnazione per cassazione: la Corte ricorda che le censure devono riguardare la motivazione giuridica e non una rinnovata valutazione probatoria, per cui doglianze di fatto sono inammissibili.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter)

    Riferimento procedurale agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la sentenza dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione probatoria del giudice di merito: i censuranti che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili.
  • L'aggravamento della misura cautelare per violazione delle prescrizioni trova fondamento nella valutazione discrezionale del giudice di merito: è sufficiente che la condotta del prevenuto dimostri l'inidoneità della misura applicata a garantire le esigenze cautelari.
  • Non è necessario che la ricostruzione in cassazione indichi ogni dettaglio fattuale (es. ora/minuti) quando la valutazione complessiva delle circostanze rende plausibile l'errore/profili di inidoneità della misura: la mancanza di rottami nell'area rispetto all'attività autorizzata può essere elemento logico per ritenere la violazione.
  • Le nomine difensive successive a una nomina già regolarmente notificata possono essere considerate inefficaci (tamquam non esset) se il precedente difensore ha ricevuto regolare avviso; contestazioni procedurali sulla difesa vanno fondate su inadempimenti oggettivi nella notifica.
  • Quando si impugnano motivazioni di merito in cassazione, le censure devono essere dirette specificamente alla coerenza e logica della motivazione giuridica (vizio di motivazione), non alla diversa valutazione delle prove.

Testo integrale

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