Cassazione Civile, Ordinanza n. 21217/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto dell'amministrazione su un'istanza di rimborso presentata da una società di capitali per ottenere la restituzione del 50% di IVA, IRES e IRAP versate per gli anni d'imposta 2002-2005, in applicazione della disciplina agevolativa prevista per i soggetti residenti nell'area colpita dagli eventi sismici e vulcanici del 22 ottobre 2002. In appello la CTR aveva accolto la domanda della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando la violazione delle norme sulla litispendenza, sostenendo che esistesse un precedente giudizio su un'istanza di rimborso identica del 2008 e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario; il secondo denunciando la violazione della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 e delle norme del TFUE, assumendo che il beneficio fiscale costituisse aiuto di Stato illegittimo non applicabile alle imprese e, comunque, non riconoscibile in difetto dei presupposti del regime de minimis e della compatibilità con il mercato interno.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato, perché tra la domanda precedente e quella oggetto del giudizio non vi era identità di petitum: la seconda istanza riguardava un importo maggiore, un periodo temporale più ampio e, secondo la prospettazione della contribuente, somme ulteriori. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la CTR avesse omesso di verificare in concreto se il beneficio individuale richiesto dalla società fosse conforme al regime de minimis applicabile, verifica resa necessaria dalla decisione della Commissione UE che ha qualificato illegittime le misure di aiuto in questione, salvo specifiche eccezioni. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, per i soggetti che svolgono attività economica, il giudice deve accertare se ricorrano i presupposti di compatibilità con il mercato interno e ha ribadito che il beneficio non è applicabile in materia IVA nei termini richiesti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la censura di nullità della sentenza per violazione delle regole sulla litispendenza
richiamati in relazione alla disciplina della litispendenza e alla pretesa identità tra i due giudizi
richiamato per il coordinamento della disciplina processuale tributaria con le norme del codice di procedura civile
art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006
base normativa della riduzione al 50% delle imposte richiesta in rimborso
decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto fiscali concesse alle imprese nelle aree colpite da calamità naturali, salve le eccezioni previste per aiuti individuali e de minimis
art. 108 TFUE
richiamato come norma sulla disciplina degli aiuti di Stato e sulla loro incompatibilità se concessi in violazione della procedura di notifica
art. 288 TFUE
richiamato quale base della vincolatività della decisione della Commissione UE
regolamento (CE) n. 1407/2013
richiamato come fonte del regime de minimis che può rendere compatibile il singolo aiuto individuale
regolamento (CE) n. 717/2014
richiamato come ulteriore fonte del regime de minimis applicabile
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
richiamato per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
richiamato per la nozione eurounitaria di soggetto passivo IVA come chiunque eserciti un'attività economica
art. 4, direttiva 77/388/CE
richiamato in coerenza con la nozione eurounitaria di attività economica e soggetto passivo IVA
Massime di principio
- Ai fini della litispendenza è necessario che tra i due giudizi sussista identità soggettiva e oggettiva; se la seconda istanza di rimborso riguarda un importo diverso, un periodo diverso o ulteriori somme, manca l'identità del petitum e non può dichiararsi l'inammissibilità per pendenza di altro giudizio.
- Quando una misura fiscale agevolativa è stata qualificata dalla Commissione UE come aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve applicare la decisione europea anche disapplicando le norme interne incompatibili.
- Per i soggetti che esercitano un'attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto se il beneficio individuale richiesto rientri nei limiti del regime de minimis o in altre ipotesi di compatibilità previste dal diritto dell'Unione.
- La verifica del regime de minimis non può essere limitata al solo importo domandato nel singolo procedimento, ma deve riguardare l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel periodo rilevante.
- Gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale sono ammissibili solo se esiste un nesso chiaro e diretto tra danno subito e misura concessa, evitando sovra-compensazioni rispetto ai pregiudizi effettivamente sopportati.
- Una riduzione/rimborso dell'IVA che comprometta il principio di neutralità e la riscossione integrale dell'imposta non è compatibile con l'ordinamento unionale nei termini in cui sia riconosciuta come beneficio generalizzato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →