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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21217/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il silenzio-rifiuto dell'amministrazione su un'istanza di rimborso presentata da una società di capitali per ottenere la restituzione del 50% di IVA, IRES e IRAP versate per gli anni d'imposta 2002-2005, in applicazione della disciplina agevolativa prevista per i soggetti residenti nell'area colpita dagli eventi sismici e vulcanici del 22 ottobre 2002. In appello la CTR aveva accolto la domanda della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando la violazione delle norme sulla litispendenza, sostenendo che esistesse un precedente giudizio su un'istanza di rimborso identica del 2008 e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario; il secondo denunciando la violazione della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 e delle norme del TFUE, assumendo che il beneficio fiscale costituisse aiuto di Stato illegittimo non applicabile alle imprese e, comunque, non riconoscibile in difetto dei presupposti del regime de minimis e della compatibilità con il mercato interno.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato, perché tra la domanda precedente e quella oggetto del giudizio non vi era identità di petitum: la seconda istanza riguardava un importo maggiore, un periodo temporale più ampio e, secondo la prospettazione della contribuente, somme ulteriori. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la CTR avesse omesso di verificare in concreto se il beneficio individuale richiesto dalla società fosse conforme al regime de minimis applicabile, verifica resa necessaria dalla decisione della Commissione UE che ha qualificato illegittime le misure di aiuto in questione, salvo specifiche eccezioni. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, per i soggetti che svolgono attività economica, il giudice deve accertare se ricorrano i presupposti di compatibilità con il mercato interno e ha ribadito che il beneficio non è applicabile in materia IVA nei termini richiesti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la censura di nullità della sentenza per violazione delle regole sulla litispendenza

  • artt. 39 e 273 c.p.c.

    richiamati in relazione alla disciplina della litispendenza e alla pretesa identità tra i due giudizi

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    richiamato per il coordinamento della disciplina processuale tributaria con le norme del codice di procedura civile

  • art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006

    base normativa della riduzione al 50% delle imposte richiesta in rimborso

  • decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto fiscali concesse alle imprese nelle aree colpite da calamità naturali, salve le eccezioni previste per aiuti individuali e de minimis

  • art. 108 TFUE

    richiamato come norma sulla disciplina degli aiuti di Stato e sulla loro incompatibilità se concessi in violazione della procedura di notifica

  • art. 288 TFUE

    richiamato quale base della vincolatività della decisione della Commissione UE

  • regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato come fonte del regime de minimis che può rendere compatibile il singolo aiuto individuale

  • regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato come ulteriore fonte del regime de minimis applicabile

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    richiamato per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali

  • art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    richiamato per la nozione eurounitaria di soggetto passivo IVA come chiunque eserciti un'attività economica

  • art. 4, direttiva 77/388/CE

    richiamato in coerenza con la nozione eurounitaria di attività economica e soggetto passivo IVA

Massime di principio

  • Ai fini della litispendenza è necessario che tra i due giudizi sussista identità soggettiva e oggettiva; se la seconda istanza di rimborso riguarda un importo diverso, un periodo diverso o ulteriori somme, manca l'identità del petitum e non può dichiararsi l'inammissibilità per pendenza di altro giudizio.
  • Quando una misura fiscale agevolativa è stata qualificata dalla Commissione UE come aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve applicare la decisione europea anche disapplicando le norme interne incompatibili.
  • Per i soggetti che esercitano un'attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto se il beneficio individuale richiesto rientri nei limiti del regime de minimis o in altre ipotesi di compatibilità previste dal diritto dell'Unione.
  • La verifica del regime de minimis non può essere limitata al solo importo domandato nel singolo procedimento, ma deve riguardare l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel periodo rilevante.
  • Gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale sono ammissibili solo se esiste un nesso chiaro e diretto tra danno subito e misura concessa, evitando sovra-compensazioni rispetto ai pregiudizi effettivamente sopportati.
  • Una riduzione/rimborso dell'IVA che comprometta il principio di neutralità e la riscossione integrale dell'imposta non è compatibile con l'ordinamento unionale nei termini in cui sia riconosciuta come beneficio generalizzato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRiconoscimento di sentenze straniere
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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