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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29572/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione, da parte di una persona fisica, del provvedimento di irrogazione di sanzioni tributarie relative all'anno d'imposta 2009, conseguenti a un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA emesso nei confronti di una società a seguito di verifica fiscale. La CTR aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo che egli fosse il dominus di un'articolazione societaria finalizzata alla frode fiscale e che la società fosse una mera struttura fittizia, creata artificiosamente per porre in essere violazioni nel suo esclusivo interesse, con conseguente esclusione dell'esimente di cui all'art. 7 d.l. 269/2003. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo di essere estraneo alle vicende societarie e che, ai sensi dell'art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, le sanzioni amministrative relative a rapporti fiscali di società con personalità giuridica sarebbero esclusivamente a carico dell'ente e non della persona fisica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la regola della riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica non opera quando la società sia stata artificiosamente costituita come schermo per commettere illeciti tributari nell'interesse personale del soggetto che ne abbia beneficiato. In tale ipotesi viene meno la ratio dell'art. 7 d.l. 269/2003 e torna ad applicarsi la regola generale secondo cui la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell'illecito. La CTR aveva accertato, con motivazione congrua, che la società era stata fittiziamente costituita e che le violazioni erano riconducibili al ricorrente quale effettivo beneficiario, sicché la decisione impugnata è stata confermata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Il ricorrente lo invocava per contestare la riferibilità a sé delle sanzioni; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva, valorizzando invece l'accertamento di una società fittizia e l'applicazione della regola generale sulla persona fisica autrice dell'illecito.

  • art. 7 d.l. 269/2003

    La norma sulla riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica non si applica quando la società sia una mera fictio costituita per fini illeciti e nell'esclusivo interesse della persona fisica beneficiaria.

  • l. 326/2003

    Norma di conversione richiamata quale fonte dell'art. 7 d.l. 269/2003.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina che attribuisce alla sola persona giuridica la responsabilità per le sanzioni tributarie non opera quando l'ente sia una struttura artificiosamente costituita o utilizzata come schermo per commettere illeciti nell'interesse esclusivo della persona fisica che ne trae beneficio.
  • In presenza di una società fittizia o interposta, la sanzione amministrativa tributaria può essere irrogata alla persona fisica che ha materialmente ideato o beneficiato delle violazioni, perché in tal caso essa coincide con il trasgressore sostanziale.
  • L'art. 7 d.l. 269/2003 tutela l'ipotesi ordinaria di distinzione tra trasgressore e contribuente, ma non impedisce il ritorno alla regola generale di imputazione della sanzione all'autore dell'illecito quando l'ente sia una mera fictio.
  • L'accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura fittizia della società e sull'interesse personale perseguito dal soggetto è decisivo, se sorretto da motivazione congrua, per confermare la riferibilità delle sanzioni alla persona fisica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàInterposizione fittizia

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