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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21963/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 1279/2021 del Tribunale di Catanzaro (pronunciata in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione) che aveva respinto gli appelli cautelari contro la custodia in carcere applicata a Tulosai per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva inosservanza ed errata applicazione della legge n.47/2015 e degli artt. 125, 274, 275, 299, 546 lett. e), 623 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla valutazione di fatti sopravvenuti (in particolare le dichiarazioni collaboratore Bartolomeo Arena e le captazioni relative alla "mangiata" del 25/01/2018), alla attualità delle esigenze cautelari e alla conciliabilità delle dichiarazioni dei diversi collaboratori (Arena, Mantella, Camillo) e del cosiddetto "tempo silente" rispetto all'apporto concreto del ricorrente all'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto determinante la sopravvenienza del dispositivo di condanna emesso dal Tribunale di Catanzaro (dispositivo di sentenza del 06/11/2021, con condanna a 12 anni per art. 416-bis), che, salvo che non emergano elementi nuovi idonei a modificare la lettura degli indizi, fa venire meno l'interesse del ricorrente alla procedura di riesame sul profilo della sussistenza dei gravi indizi. Poiché non sono stati dedotti elementi di novità rilevanti, la richiesta di nuova valutazione è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 47/2015

    Richiamata in relazione al criterio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari; il giudice è tenuto a valutare la rilevanza dei fatti sopravvenuti rispetto all'attualità delle esigenze cautelari secondo i parametri indicati dalla legge

  • art. 125 c.p.p.

    Norma sul riesame e sulle garanzie procedurali: menzionata nel quadro delle norme processuali la cui osservanza era contestata dal ricorrente

  • art. 274 c.p.p.

    Regola le esigenze cautelari (in particolare la loro attualità): il ricorso contestava la valutazione della loro sussistenza nel provvedimento impugnato

  • art. 275 c.p.p.

    Previsioni sulle misure cautelari personali e le relative motivazioni; citato nel quadro delle doglianze sulla motivazione del provvedimento

  • art. 299 c.p.p.

    Riguarda i fatti sopravvenuti: il ricorrente sosteneva che tali fatti (dichiarazioni del collaboratore Arena e captazioni) non fossero stati valutati correttamente dal giudice

  • art. 546, lett. e) c.p.p.

    Profili di impugnazione in sede di cassazione: richiamato tra le norme di riferimento per i temi procedurali dedotti

  • art. 623 c.p.p.

    Norma sulla revoca e sostituzione di misure cautelari: richiamata nel contesto delle istanze iniziali di revoca/sostituzione

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato di associazione mafiosa contestato al ricorrente; configurazione del fatto per il quale era stata applicata la custodia cautelare e poi pronunciata la condanna

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo che consente la condanna per lite temeraria o impropria; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma che ha consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la modalità procedurale adottata nel dibattimento

Massime di principio

  • La sopravvenuta sentenza di condanna nel procedimento principale rende privo di interesse il riesame cautelare sulla sussistenza originaria dei gravi indizi, salvo che vengano prodotti elementi di prova realmente nuovi e idonei a modificare la lettura degli indizi.
  • Quando la Corte di cassazione annulla un provvedimento cautelare per carenze istruttorie, il giudice di rinvio deve o uniformarsi ai principi indicati dalla Cassazione o motivare espressamente le ragioni del diverso apprezzamento rispetto agli elementi ritenuti decisivi.
  • Il giudice del riesame deve valutare compiutamente tutte le dichiarazioni dei collaboratori e le captazioni rilevanti, spiegando la riconciliazione o la prevalenza di fonti probatorie confliggenti; la mera affermazione di mancanza di riscontri, senza motivazione, è censurabile.
  • Per avere successo in un riesame o in cassazione dopo una pronuncia di annullamento, chi propone il ricorso deve documentare chiaramente elementi "nuovi" rispetto al giudicato cautelare che possano incidere sull'attualità delle esigenze cautelari o sulla lettura degli indizi.
  • Le questioni procedurali connesse alle spese e sanzioni (es. art. 616 c.p.p.) seguono l'esito dell'istanza: ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.

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