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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35266/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore servizio)

La controversia

La controversia riguarda la debenza della TIA per le annualità 2004-2008 relativa a uno stabilimento industriale. La società contribuente contestava: 1) l'assoggettamento alla quota variabile del tributo delle superfici dove si producevano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, che assumeva smaltiti in proprio e comprovati da MUD e altra documentazione; 2) l'inclusione nella base imponibile anche delle aree adibite a magazzino, ritenute improduttive di rifiuti per la loro sola funzione di stoccaggio e per la presenza solo saltuaria di persone; 3) la legittimità dell'assimilazione dei rifiuti speciali sulla base del regolamento comunale, deducendo che esso avrebbe previsto soltanto criteri qualitativi e non anche quantitativi, in contrasto con la disciplina vigente all'epoca. La Commissione regionale aveva invece riconosciuto dovuta la TIA, riducendo del 50% la superficie produttiva tassabile e ritenendo corretta l'applicazione del regolamento comunale, salvo l'erronea riconduzione dei rifiuti a una categoria merceologica diversa che avrebbe potuto giustificare una riduzione del 50% anziché del 40%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aggrediva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi sull'asserita non assimilabilità dei rifiuti e a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio; comunque la Corte ha richiamato il principio per cui, dopo la riforma del 1997, l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani dipende dai regolamenti comunali. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché i magazzini concorrono normalmente alla formazione della superficie tassabile e l'esenzione richiede prova specifica, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che quelle aree non producono rifiuti o producono rifiuti speciali smaltiti a proprie spese. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione del difetto del criterio quantitativo nel regolamento comunale non risultava dedotta nei gradi di merito; la Corte ha rilevato che il giudice tributario può disapplicare d'ufficio l'atto regolamentare illegittimo solo se la questione sia stata ritualmente posta e nei limiti del giudicato amministrativo eventualmente intervenuto. È stata quindi confermata la condanna della società ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 49 segg. d.lgs. 22/1997

    richiamati come disciplina di riferimento della TIA e dell'assimilazione dei rifiuti; la Corte ribadisce che dopo il 1997 l'assimilazione non è più ope legis ma dipende dalla facoltà regolamentare comunale.

  • art. 17, comma 3, L. 128/1998

    ha abrogato l'assimilazione ope legis dei rifiuti delle attività economiche e ha restituito rilievo alle scelte regolamentari dei Comuni.

  • art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 22/1997

    attribuisce ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; l'assimilazione deve fondarsi su criteri regolamentari rilevanti ai fini della tassazione.

  • art. 7, d.lgs. 546/1992

    richiamato per il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare l'atto amministrativo presupposto illegittimo, nei limiti e alle condizioni processuali indicate dalla giurisprudenza.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993

    applicabile ratione temporis ai rifiuti speciali non assimilati, con tassazione rapportata alle superfici occupate o detenute, salva l'esclusione della parte dove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.

  • art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993

    la Corte ribadisce che l'esenzione per superfici non produttive di rifiuti o produttrici di rifiuti speciali deve essere provata dal contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di TIA/TARSU, dopo la disciplina del 1997 l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani non opera automaticamente, ma dipende dai regolamenti comunali e dalle relative previsioni di assimilazione.
  • La contestazione in cassazione non può limitarsi a riproporre la tesi di merito o a sollecitare una nuova valutazione delle prove: occorre censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le superfici aziendali adibite a magazzino concorrono normalmente alla base imponibile dei tributi rifiuti; l'esenzione richiede la prova, a carico del contribuente, di una specifica non produttività di rifiuti o della produzione esclusiva di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese.
  • Quando si contesta la legittimità di un regolamento comunale di assimilazione per difetto dei criteri prescritti dalla legge, la questione deve essere stata ritualmente dedotta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile in cassazione.
  • Il giudice tributario può disapplicare l'atto amministrativo presupposto illegittimo, ma la disapplicazione presuppone che la questione sia rilevante nel processo e non sia coperta da giudicato amministrativo diretto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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