Cassazione Civile, Ordinanza n. 35266/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore servizio)
La controversia
La controversia riguarda la debenza della TIA per le annualità 2004-2008 relativa a uno stabilimento industriale. La società contribuente contestava: 1) l'assoggettamento alla quota variabile del tributo delle superfici dove si producevano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, che assumeva smaltiti in proprio e comprovati da MUD e altra documentazione; 2) l'inclusione nella base imponibile anche delle aree adibite a magazzino, ritenute improduttive di rifiuti per la loro sola funzione di stoccaggio e per la presenza solo saltuaria di persone; 3) la legittimità dell'assimilazione dei rifiuti speciali sulla base del regolamento comunale, deducendo che esso avrebbe previsto soltanto criteri qualitativi e non anche quantitativi, in contrasto con la disciplina vigente all'epoca. La Commissione regionale aveva invece riconosciuto dovuta la TIA, riducendo del 50% la superficie produttiva tassabile e ritenendo corretta l'applicazione del regolamento comunale, salvo l'erronea riconduzione dei rifiuti a una categoria merceologica diversa che avrebbe potuto giustificare una riduzione del 50% anziché del 40%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aggrediva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi sull'asserita non assimilabilità dei rifiuti e a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio; comunque la Corte ha richiamato il principio per cui, dopo la riforma del 1997, l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani dipende dai regolamenti comunali. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché i magazzini concorrono normalmente alla formazione della superficie tassabile e l'esenzione richiede prova specifica, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che quelle aree non producono rifiuti o producono rifiuti speciali smaltiti a proprie spese. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione del difetto del criterio quantitativo nel regolamento comunale non risultava dedotta nei gradi di merito; la Corte ha rilevato che il giudice tributario può disapplicare d'ufficio l'atto regolamentare illegittimo solo se la questione sia stata ritualmente posta e nei limiti del giudicato amministrativo eventualmente intervenuto. È stata quindi confermata la condanna della società ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
artt. 49 segg. d.lgs. 22/1997
richiamati come disciplina di riferimento della TIA e dell'assimilazione dei rifiuti; la Corte ribadisce che dopo il 1997 l'assimilazione non è più ope legis ma dipende dalla facoltà regolamentare comunale.
ha abrogato l'assimilazione ope legis dei rifiuti delle attività economiche e ha restituito rilievo alle scelte regolamentari dei Comuni.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 22/1997
attribuisce ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; l'assimilazione deve fondarsi su criteri regolamentari rilevanti ai fini della tassazione.
richiamato per il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare l'atto amministrativo presupposto illegittimo, nei limiti e alle condizioni processuali indicate dalla giurisprudenza.
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
applicabile ratione temporis ai rifiuti speciali non assimilati, con tassazione rapportata alle superfici occupate o detenute, salva l'esclusione della parte dove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993
la Corte ribadisce che l'esenzione per superfici non produttive di rifiuti o produttrici di rifiuti speciali deve essere provata dal contribuente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In materia di TIA/TARSU, dopo la disciplina del 1997 l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani non opera automaticamente, ma dipende dai regolamenti comunali e dalle relative previsioni di assimilazione.
- La contestazione in cassazione non può limitarsi a riproporre la tesi di merito o a sollecitare una nuova valutazione delle prove: occorre censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le superfici aziendali adibite a magazzino concorrono normalmente alla base imponibile dei tributi rifiuti; l'esenzione richiede la prova, a carico del contribuente, di una specifica non produttività di rifiuti o della produzione esclusiva di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese.
- Quando si contesta la legittimità di un regolamento comunale di assimilazione per difetto dei criteri prescritti dalla legge, la questione deve essere stata ritualmente dedotta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile in cassazione.
- Il giudice tributario può disapplicare l'atto amministrativo presupposto illegittimo, ma la disapplicazione presuppone che la questione sia rilevante nel processo e non sia coperta da giudicato amministrativo diretto.
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