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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10050/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente condanna della controparte al pagamento di differenze retributive e T.F.R. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha ritenuto provata la subordinazione sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti in interrogatorio libero, delle deposizioni di numerosi testi e di vari indici sintomatici: inserimento stabile nell'organizzazione del negozio di fiorista, continuità della prestazione, utilizzo di strumenti forniti dalla datrice, svolgimento anche di consegne a domicilio e allestimenti presso chiese, osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e 2094, 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato prove asseritamente inconsistenti e che la lavoratrice non avesse assolto l'onere di provare l'eterodirezione, la continuità e l'orario; ha anche contestato l'affidabilità dei testimoni, ritenuti privi di diretta conoscenza dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che vi fosse una violazione dell'art. 2697 c.c., perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova ma aveva soltanto valutato le risultanze istruttorie; ha inoltre ricordato che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una critica alla mera valutazione del materiale probatorio, né in una denuncia di motivazione insufficiente, se la sentenza contiene una motivazione comprensibile e non meramente apparente. Quanto all'art. 2094 c.c., la Corte ha ritenuto corretto l'uso degli indici sintomatici della subordinazione e la valutazione complessiva degli elementi emersi, osservando che la Corte d'appello aveva analizzato correttamente i parametri del lavoro subordinato e aveva tratto una conclusione coerente con le prove acquisite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Indica il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo in caso di utilizzo distorto di prove legali o di attribuzione di piena prova a elementi che ne sono privi, non per contestare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca graficamente o è assolutamente incomprensibile; nella specie non ricorreva.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione richiede la soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore; tale assoggettamento può desumersi da un complesso di circostanze e da indici sintomatici valutati globalmente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava su chi allega la natura subordinata del rapporto; la violazione della norma è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere probatorio.

  • art. 229 c.p.c.

    Le dichiarazioni rese nell'interrogatorio libero non hanno valore di confessione giudiziale, ma possono essere utilizzate come elementi sussidiari di convincimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non è configurabile, invece, quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Le censure fondate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla credibilità o sul peso delle prove; sono ammissibili solo in presenza di un reale vizio sull'utilizzo di prove legali o di prove non introdotte ritualmente.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è ravvisabile solo in presenza di motivazione graficamente assente o incomprensibile, non per una motivazione ritenuta semplicemente non condivisibile.
  • La subordinazione lavorativa si identifica con la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, e tale elemento può essere desunto anche indirettamente da indici sintomatici quali continuità della prestazione, orario predeterminato, utilizzo di mezzi del datore e assenza di rischio imprenditoriale.
  • Gli indici sintomatici della subordinazione non hanno valore isolatamente decisivo, ma devono essere valutati nel loro complesso e in modo globale per fondare una prova presuntiva del rapporto subordinato.
  • Le dichiarazioni rese nell'interrogatorio libero non equivalgono a confessione giudiziale, ma possono legittimamente concorrere alla formazione del convincimento del giudice come fonte sussidiaria o di riscontro alle altre prove.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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