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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25572/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dal disconoscimento, da parte dell'Ufficio, di crediti d'imposta fruiti da una cooperativa sociale in relazione agli investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. 388/2000. L'Amministrazione contestava l'agevolazione perché l'attività svolta dalla contribuente comprendeva trasporto conto terzi, settore poi escluso dal beneficio in forza del d.l. 138/2002, oltre che per l'asserita non spettanza del regime de minimis. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente annullamento con rinvio della Cassazione, il giudice di rinvio negava nuovamente il beneficio. La ricorrente proponeva quattro motivi: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto della precedente Cassazione e verificare solo la soglia degli aiuti de minimis; 2) violazione del regolamento CE n. 1998/2006 e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che l'unico dato rilevante fosse la permanenza sotto la soglia comunitaria di 100.000 euro; 3) violazione dell'art. 8 L. 388/2000 e del d.l. 138/2002, deducendo che dovesse applicarsi il testo originario della norma, più favorevole, poiché il trasporto era attività solo accessoria rispetto al facchinaggio; 4) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la sentenza di rinvio non avesse spiegato perché gli elementi prodotti non dimostrassero l'assenza di attività di trasporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio aveva correttamente escluso l'applicabilità del regime de minimis, trattandosi non di incentivo all'occupazione ma di credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, e perché la precedente sentenza di annullamento aveva rimesso la causa al giudice di merito per il necessario contraddittorio sulle questioni di fatto. Ha respinto il secondo motivo osservando che la contribuente non aveva provato, quale onere a suo carico, di non avere superato la soglia degli aiuti nei tre esercizi finanziari, essendo la parte sostanzialmente attrice nel credito d'imposta. Ha rigettato il terzo motivo rilevando che la disciplina sopravvenuta era applicabile perché entrata in vigore prima del definitivo consolidarsi del diritto all'agevolazione e nel corso del periodo d'imposta oggetto di accertamento; inoltre la ratio decidendi riguardava la natura del beneficio come credito d'imposta non ancora definitivamente acquisito, sì che l'Ufficio poteva disconoscerlo. Ha infine respinto il quarto motivo, qualificandolo come inammissibile richiesta di nuova valutazione del merito, poiché la motivazione della sentenza impugnata risultava sufficiente e fondata su documenti, PVC e dichiarazioni di parte. La cooperativa è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 388/2000

    È la norma istitutiva del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate; nel caso concreto il beneficio è stato negato perché non spettante alla contribuente in ragione dell'attività svolta e della disciplina sopravvenuta.

  • art. 10 d.l. 138/2002

    Ha modificato l'art. 8 L. 388/2000 escludendo dal beneficio il settore dei trasporti; la Corte ne ha ritenuto applicabile la disciplina al caso concreto.

  • art. 5 Regolamento CE n. 1998/2006

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità del regime de minimis; la Corte ha escluso che tale regime fosse pertinente alla fattispecie.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione del principio di libera valutazione delle prove è stata respinta perché in realtà mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Norma richiamata nei motivi di ricorso; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a sovvertire la decisione di merito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto della Cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse correttamente attenuto al rinvio disposto.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametrizzazione dei motivi di violazione di legge invocata per i primi tre motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametrizzazione del quarto motivo; la Corte ha chiarito che la doglianza era in realtà una richiesta di riesame del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che le censure sulla valutazione della prova non possono essere veicolate come violazione dell'art. 115 c.p.c. ma solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può e deve verificare i presupposti fattuali rimessi al contraddittorio delle parti; non vi è violazione del vincolo se la decisione si fonda proprio sulla corretta qualificazione del rapporto e dei fatti accertati.
  • Nel credito d'imposta o altra agevolazione fiscale fruita dal contribuente, quest'ultimo assume la posizione di attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di provare tutti i presupposti costitutivi del beneficio, inclusa la permanenza entro eventuali soglie quantitative previste dal diritto applicabile.
  • Il regime agevolativo successivamente modificato non continua ad applicarsi quando il diritto al beneficio non sia ancora definitivamente consolidato e la modifica normativa sia intervenuta prima del perfezionamento della situazione giuridica rilevante, specie se il periodo d'imposta oggetto di accertamento è ancora in corso.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: la critica deve tradursi, nei limiti consentiti, in un vizio motivazionale e non in una mera richiesta di sostituzione del convincimento del giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto la giustificazione logica e giuridica della decisione; se la sentenza esamina documenti, risultanze del PVC e dichiarazioni delle parti e indica le ragioni del convincimento, la censura di nullità motivazionale è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCredito al consumoContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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