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Ordinanza

Ordinanza n. 230/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 263/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 263/2026 e interdittiva antimafia oggetto del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa individuale)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un’interdittiva antimafia. Ha dedotto, in sede cautelare, che l’impresa artigiana individuale di panificazione opera in un settore non sensibile, non intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione e costituisce l’unica fonte di reddito per il titolare e il suo nucleo familiare. Ha censurato l’omessa valutazione, da parte della sentenza e del provvedimento prefettizio, dell’impatto della misura sui mezzi di sostentamento propri e della famiglia, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità. È stato inoltre evidenziato il grave pregiudizio derivante dalla cessazione dell’attività, dalla perdita dell’avviamento artigianale e dalla compromissione del diritto al lavoro e a un’esistenza dignitosa.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ritenendo sussistente, al sommario esame proprio della fase cautelare, un fumus boni iuris. La mancata considerazione, da parte del Prefetto e del TAR, dell’incidenza dell’interdittiva sull’unica fonte di reddito del titolare e della famiglia è stata ritenuta idonea a integrare difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che violazione del principio di proporzionalità. Il Collegio ha valorizzato anche l’assenza di rapporti con la pubblica amministrazione e l’operatività in un settore non sensibile, richiamando una precedente ordinanza dello stesso Consiglio relativa a una fattispecie analoga. È stato ravvisato un periculum in mora grave e irreparabile, consistente nella privazione dell’unica fonte di reddito e nella perdita definitiva dell’avviamento. Per l’effetto, sono state sospese l’esecutività della sentenza impugnata e dei provvedimenti impugnati in primo grado. L’udienza di merito è stata fissata a data da individuarsi con successivo provvedimento presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Consente la tutela cautelare in appello; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado e degli atti impugnati.

  • art. 94.1 d.lgs. 159/2011

    La disposizione, introdotta dal d.l. 48/2025 secondo quanto affermato nell’ordinanza, impone di escludere divieti e decadenze quando privino l’interessato e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento.

  • d.l. 48/2025

    Ha introdotto l’art. 94.1 d.lgs. 159/2011, indicato dall’ordinanza come attuativo dei moniti della Corte costituzionale in materia di tutela dei mezzi di sostentamento.

  • artt. 4 e 36 Cost.

    Sono richiamati a fondamento della rilevanza del diritto al lavoro e del diritto a un’esistenza dignitosa nel bilanciamento cautelare degli effetti dell’interdittiva.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 180/2022

    È richiamata quale precedente contenente moniti cui il legislatore avrebbe dato attuazione mediante l’introduzione dell’art. 94.1 d.lgs. 159/2011.

Massime di principio

  • Nella valutazione della legittimità di un’interdittiva antimafia devono essere considerati anche gli effetti della misura sui mezzi di sostentamento dell’interessato e della sua famiglia, quando l’attività costituisca l’unica fonte di reddito.
  • L’omessa valutazione dell’impatto dell’interdittiva sulla sopravvivenza economica del titolare e del nucleo familiare può integrare, anche quando gli elementi indiziari siano astrattamente idonei a sorreggere la misura, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
  • In sede cautelare, la privazione irreversibile dell’unica fonte di reddito e la perdita definitiva dell’avviamento possono integrare un periculum in mora grave e irreparabile, rilevante ai fini della sospensione dell’interdittiva e della sentenza che ne abbia confermato l’efficacia.
  • L’assenza di rapporti con la pubblica amministrazione e l’operatività dell’impresa in un settore non sensibile sono elementi che devono essere ponderati nella valutazione concreta della proporzionalità degli effetti dell’interdittiva antimafia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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