Ordinanza n. 230/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 263/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 263/2026 e interdittiva antimafia oggetto del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa individuale)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un’interdittiva antimafia. Ha dedotto, in sede cautelare, che l’impresa artigiana individuale di panificazione opera in un settore non sensibile, non intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione e costituisce l’unica fonte di reddito per il titolare e il suo nucleo familiare. Ha censurato l’omessa valutazione, da parte della sentenza e del provvedimento prefettizio, dell’impatto della misura sui mezzi di sostentamento propri e della famiglia, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità. È stato inoltre evidenziato il grave pregiudizio derivante dalla cessazione dell’attività, dalla perdita dell’avviamento artigianale e dalla compromissione del diritto al lavoro e a un’esistenza dignitosa.
La decisione
Il CGARS ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ritenendo sussistente, al sommario esame proprio della fase cautelare, un fumus boni iuris. La mancata considerazione, da parte del Prefetto e del TAR, dell’incidenza dell’interdittiva sull’unica fonte di reddito del titolare e della famiglia è stata ritenuta idonea a integrare difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che violazione del principio di proporzionalità. Il Collegio ha valorizzato anche l’assenza di rapporti con la pubblica amministrazione e l’operatività in un settore non sensibile, richiamando una precedente ordinanza dello stesso Consiglio relativa a una fattispecie analoga. È stato ravvisato un periculum in mora grave e irreparabile, consistente nella privazione dell’unica fonte di reddito e nella perdita definitiva dell’avviamento. Per l’effetto, sono state sospese l’esecutività della sentenza impugnata e dei provvedimenti impugnati in primo grado. L’udienza di merito è stata fissata a data da individuarsi con successivo provvedimento presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Consente la tutela cautelare in appello; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado e degli atti impugnati.
La disposizione, introdotta dal d.l. 48/2025 secondo quanto affermato nell’ordinanza, impone di escludere divieti e decadenze quando privino l’interessato e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento.
Ha introdotto l’art. 94.1 d.lgs. 159/2011, indicato dall’ordinanza come attuativo dei moniti della Corte costituzionale in materia di tutela dei mezzi di sostentamento.
artt. 4 e 36 Cost.
Sono richiamati a fondamento della rilevanza del diritto al lavoro e del diritto a un’esistenza dignitosa nel bilanciamento cautelare degli effetti dell’interdittiva.
Corte costituzionale, sentenza n. 180/2022
È richiamata quale precedente contenente moniti cui il legislatore avrebbe dato attuazione mediante l’introduzione dell’art. 94.1 d.lgs. 159/2011.
Massime di principio
- Nella valutazione della legittimità di un’interdittiva antimafia devono essere considerati anche gli effetti della misura sui mezzi di sostentamento dell’interessato e della sua famiglia, quando l’attività costituisca l’unica fonte di reddito.
- L’omessa valutazione dell’impatto dell’interdittiva sulla sopravvivenza economica del titolare e del nucleo familiare può integrare, anche quando gli elementi indiziari siano astrattamente idonei a sorreggere la misura, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
- In sede cautelare, la privazione irreversibile dell’unica fonte di reddito e la perdita definitiva dell’avviamento possono integrare un periculum in mora grave e irreparabile, rilevante ai fini della sospensione dell’interdittiva e della sentenza che ne abbia confermato l’efficacia.
- L’assenza di rapporti con la pubblica amministrazione e l’operatività dell’impresa in un settore non sensibile sono elementi che devono essere ponderati nella valutazione concreta della proporzionalità degli effetti dell’interdittiva antimafia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →