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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11828/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di locazione relativi a immobili siti in Torino. Il tribunale, in sede di rinvio, aveva condannato l'ente locatore al pagamento di somme in favore della società conduttrice per importi correlati ai due contratti. L'ente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1326 e 1571 c.c., sostenendo che i documenti prodotti dovessero essere letti come proposta e accettazione di un nuovo contratto di locazione e che il giudice di merito avesse errato nell'escludere la conclusione del contratto; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che il tribunale non avesse considerato la nullità sanabile derivante dall'omessa registrazione del contratto di locazione e la registrazione automatica conseguente alla pronuncia giudiziale accertativa dell'accordo. La Corte di cassazione ha però rilevato anzitutto la tardività del ricorso, perché proposto oltre sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c.; inoltre ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità: il primo perché non censurava in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare un errore logico e una diversa lettura del fatto; il secondo perché non individuava un fatto storico decisivo realmente omesso, ma si risolveva in una richiesta di riesame del merito e non indicava adeguatamente atti e documenti rilevanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. In via ulteriore, ha osservato che, anche a prescindere dalla tardività, i due motivi sarebbero comunque inammissibili: il primo per violazione dell'onere di specifica indicazione dell'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata; il secondo perché non deduceva un fatto storico decisivo omesso, ma solo questioni e argomentazioni difensive. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato come presupposto dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello e del regime del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado

  • art. 348-ter c.p.c.

    il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve per impugnare, applicato alla decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con la norma

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge richiede un attacco alla regula iuris seguita dal giudice di merito, non alla sola conclusione di fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio deducibile concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non questioni, argomentazioni o elementi istruttori

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la conclusione del contratto mediante proposta e accettazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 1571 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per affermare la natura consensuale della locazione, ma senza specifica critica della ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    evocato nel definire il fatto principale o secondario rilevante ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma equitativa per abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto dopo ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., il termine breve di sessanta giorni decorre dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.; la tardiva notificazione rende il ricorso inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione la regola di diritto applicata dal giudice di merito e le specifiche affermazioni in diritto da ritenersi contrastanti con la norma invocata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, realmente pretermesso dal giudice, non essendo sufficiente la deduzione di questioni, argomenti difensivi o una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove.
  • La proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata o meramente dilatoria, soprattutto dopo una doppia soccombenza, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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