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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6974 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001, emesso ai fini IRPEG, IRAP e IVA dopo un processo verbale della Guardia di Finanza di Torino. L’Ufficio aveva recuperato costi ritenuti non deducibili e contestato detrazioni IVA per operazioni considerate oggettivamente inesistenti. In Cassazione l’Agenzia ha censurato, da un lato, il riconoscimento della deducibilità e detraibilità di L. 110.000.000, oltre IVA, pagati per servizi contabili alla controllante D. s.r.l., sostenendo che l’importo fosse sproporzionato rispetto al valore normale e che il servizio non fosse stato effettivamente reso dalla controllante; dall’altro, ha denunciato l’omesso esame delle proprie deduzioni e allegazioni.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che spettasse alla contribuente provare l’esistenza, l’inerenza e la congruità del costo, compresa la sua coerenza economica quando contestata. Gli elementi presuntivi dell’Ufficio — importo molto superiore ai valori di mercato, attività contabile in concreto svolta da una dipendente della controllata e attività della controllante estranea ai servizi contabili — non erano stati contrastati da prove sufficienti; il costo è stato quindi considerato oggettivamente inesistente e non inerente. La Corte ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte, che aveva confermato la deducibilità e la detraibilità di tale spesa, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. D.A. s.p.a. è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 oltre alle spese prenotate a debito; spese dei gradi di merito compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo applicabile ratione temporis

    Quest'ultimo è, peraltro, tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove - come nel caso di specie - sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

    Il contribuente che deduce costi d’impresa deve provarne i presupposti, l’inerenza e l’imputazione all’attività produttiva; se l’Amministrazione contesta anche la congruità, deve dimostrare la coerenza economica della spesa. In mancanza, un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa può essere negato in deduzione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9

    In primo luogo, rileva l'Amministrazione che si è in presenza di un costo per servizi di contabilità del tutto spropositato (L. 110.000.000) rispetto ai valori normali di mercato (art. 9 d.P.R. 917/86), ovverosia ai corrispettivi praticati da un qualsiasi consulente contabile, il cui costo, nell'anno 2001, si aggirava tra L. 12.000.000 e L. 30.000.000.

    Il valore normale di mercato è utilizzato come parametro per valutare la congruità del corrispettivo. Nel caso concreto, la notevole differenza tra il compenso addebitato e i prezzi ordinari ha concorso, insieme agli altri indizi, a escludere la deducibilità del costo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, commi 7 e 19

    La disposizione è richiamata tra le norme denunciate dall’Agenzia in relazione alla contestazione IVA, ma la decisione non ne espone uno specifico passaggio interpretativo: l’esito è fondato sull’accertamento dell’inesistenza e della non inerenza del costo per i servizi contabili.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie sulla deducibilità dei costi e sulla fatturazione; il motivo è stato accolto quanto alla deducibilità del costo contabile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    È il parametro invocato per la censura di omessa motivazione su fatti decisivi. La relativa doglianza è rimasta assorbita in seguito all’accoglimento del primo motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 1

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, dopo aver cassato la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma è richiamata soltanto per indicare il deposito della memoria della resistente; non costituisce una regola applicata per decidere la controversia.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta in modo specifico l’esistenza, l’inerenza o la congruità di un costo d’impresa, il contribuente deve fornire documenti e riscontri idonei a dimostrare che il servizio è stato effettivamente reso, da chi è stato svolto e quale utilità ha avuto per l’attività produttiva.
  • La sproporzione rispetto ai prezzi di mercato non rende automaticamente indeducibile una spesa, ma può costituire un indizio rilevante; il contribuente deve spiegarne le ragioni economiche e documentare le prestazioni concretamente ricevute.
  • Nei rapporti tra società controllate e controllanti, fatture e rapporti societari non bastano da soli a provare la realtà del servizio: assumono rilievo l’organizzazione e l’attività effettive del prestatore, le risorse impiegate e i riscontri dell’esecuzione.
  • Indizi concordanti, quali un compenso eccezionalmente elevato, l’assenza di adeguata struttura nel prestatore e lo svolgimento delle attività da parte della stessa beneficiaria, possono sostenere la contestazione di un costo inesistente o non inerente se non sono contrastati da prova concreta.

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