Cassazione Civile, Ordinanza n. 30053/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da due creditori per ottenere l'inefficacia di una compravendita immobiliare del 27 febbraio 2006 con cui una venditrice aveva trasferito alla ricorrente alcuni cespiti siti in Roma. In appello la domanda revocatoria è stata accolta, con dichiarazione di inefficacia del contratto. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese. I controricorrenti hanno accettato la rinuncia. La terza intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre ordinato la cancellazione delle formalità pregiudizievoli indicate nel dispositivo, su concorde istanza delle parti. Non ha provveduto sulle spese di lite e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, precisando che la pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
È la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria accolta in appello, volta a dichiarare inefficace l'atto di disposizione compiuto in pregiudizio dei creditori.
Regola il procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione, nel cui ambito il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esclude la liquidazione delle spese quando il giudizio si estingue secondo la disciplina richiamata nella pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si conclude con estinzione e non con rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata dalla parte e accettata dai controricorrenti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione e non fa scattare il raddoppio del contributo unificato previsto per tali esiti.
- Nel giudizio estinto per rinuncia, il regolamento delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla Corte, potendo restare assorbito o non essere adottato un provvedimento di condanna alle spese.
- Quando le parti lo chiedono concordemente, la Corte può disporre la cancellazione delle formalità pregiudizievoli correlate al giudizio, nei limiti risultanti dal dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29965/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29972/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29987/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29988/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29989/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29991/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →