Cassazione Penale, Sentenza n. 5457/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: si contestava la carenza della gravità indiziaria per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (sostenendo che il Tribunale aveva illegittimamente utilizzato lo status di condannato pregresso per colmare la debolezza dei nuovi indizi); si contestava altresì l'insussistenza del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (i contatti dedotti erano solo tre e senza prova del contenuto) e l'assenza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le doglianze. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione sufficiente circa la permanenza e l'attualità della partecipazione di Formisano a Cosa Nostra sulla base di numerosi elementi indiziari autonomi (intercettazioni, servizi sul territorio, la riunione del 3 dicembre 2020 finalizzata alla pianificazione di estorsioni, ripetuti contatti con soggetti condannati) che dimostrano il contributo concreto dell'imputato alle attività illecite e il persistere dell'interesse al controllo del territorio. Ha ritenuto inoltre provata la violazione degli obblighi di sorveglianza speciale per ripetuti incontri con pregiudicati. Per questi motivi la misura cautelare è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte richiama il principio che, per chi è già stato condannato per associazione mafiosa, la gravità indiziaria rispetto a un nuovo fatto associativo deve essere autonoma e autosufficiente: non è consentito colmare la debolezza del nuovo caso con il mero status di condannato. Tuttavia, nel caso concreto il Tribunale ha individuato indizi nuovi e idonei (intercettazioni, riunioni e attività estorsive pianificate) tali da sostenere il giudizio di gravità indiziaria e l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1.
art. 75 D.Lgs. 159/2011 (violazione obblighi inerenti alla sorveglianza speciale)
La Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale in ragione degli incontri ripetuti e riservati del ricorrente con soggetti pregiudicati, anche condannati per associazione mafiosa, nonostante la misura di prevenzione imposta.
art. 71 D.Lgs. 159/2011 (aggravante per agevolazione mafiosa)
Il Tribunale ha ritenuto configurabile l'aggravante prevista dall'art. 71 in relazione al contributo concreto alle attività estorsive e alla gestione degli affari illeciti della consorteria; la Corte ha considerato congrua la valutazione di merito.
La sentenza rescindente richiamata distingue l'uso probatorio delle sentenze irrevocabili disciplinato da questa norma: solo sentenze irrevocabili possono essere utilizzate per provare fatti già accertati, mentre il mero status di condannato non può supplire alla necessità di indizi autonomi sul nuovo fatto.
Massime di principio
- Per chi ha una condanna irrevocabile per associazione mafiosa il giudizio di gravità indiziaria su un nuovo fatto associativo deve basarsi su indizi nuovi, autonomi e autosufficienti; lo status di condannato non può, da solo, colmare lacune probatorie.
- Intercettazioni, riunioni dedicate alla pianificazione di attività estorsive e servizi sul territorio che mostrano un ruolo attivo nell'organizzazione sono elementi altamente indizianti e possono sostenere la conferma della custodia cautelare.
- Contatti ripetuti e riservati con soggetti pregiudicati durante la vigenza di misure di prevenzione o sorveglianza costituiscono base per la configurazione della violazione degli obblighi di sorveglianza speciale.
- La ricostruzione motivazionale del tribunale deve descrivere concretamente il contributo dell'indagato all'associazione e le ragioni della prognosi di pericolosità sociale; una generica contestazione della motivazione è spesso insufficiente in Cassazione se manca il confronto puntuale con le argomentazioni di merito.
- I reati previsti dall'art. 75 D.Lgs. 159/2011 e dall'art. 416-bis hanno autonomia strutturale: l'eventuale sovrapposizione deve essere valutata caso per caso e adeguatamente motivata, non presunta automaticamente.
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