Cassazione Penale, Sentenza n. 5452/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Potenza Giovanni impugna per: (i) nullità dell'acquisizione dei tabulati di traffico telefonico (decreto 31/01/2020) e, per conseguenza, dei decreti di intercettazione n. 943-946/19 (violazione art.132 D.Lgs. 196/2003 e vizio di motivazione), con richiamo alla disciplina introdotta dal D.L. 30/09/2021 n.132 e dalla norma transitoria di conversione; (ii) inutilizzabilità delle captazioni ambientali e telefoniche che hanno coinvolto la parte offesa e il suo difensore (violazione art.103 commi 5 e 7 c.p.p.); (iii) censure di merito sulla valutazione probatoria circa il concorso nell'estorsione e negli incendi (dolo e dinamica), sulla corretta qualificazione giuridica degli incendi (art.423 vs art.424 c.p.), sulla ritenuta recidiva e sull'entità della pena. Conversano Luigi censura l'illogicità della motivazione (anche alla luce di un'assoluzione da altro capo), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la durezza della pena; nei motivi aggiunti solleva la questione della mancanza della condizione di procedibilità per il furto a seguito del D.Lvo 10/10/2022 n.150.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili e/o infondati i primi due motivi di Potenza rispetto alla questione dei tabulati e delle intercettazioni (ritenendo applicabile la disciplina transitoria e che la richiesta del PM si fondava anche su elementi diversi dai soli tabulati). Respinge le censure di merito sulla valutazione probatoria. Accoglie invece due motivi di Potenza: (i) omessa valutazione delle censure in appello sulla qualificazione giuridica degli incendi (capi 3,4,5,6) e (ii) omessa risposta sulle doglianze relative alla recidiva. Per tali profili annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi 3),4),5) e 6) e al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Quanto al ricorso di Conversano Luigi lo dichiara palesemente inammissibile (per mera riproposizione di censure di merito e per genericità sulla richiesta delle attenuanti); condanna Conversano al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 D.Lgs. 196/2003
Regolava l'acquisizione dei dati di traffico da parte del pubblico ministero; la Corte rileva che l'acquisizione del 31/01/2020 è avvenuta sotto la vigenza di tale norma ma i profili dedotti non hanno formato motivo fondato di annullamento, anche alla luce della successiva disciplina modificativa.
Decreto-legge 30/09/2021 n.132 e legge di conversione 23/11/2021 n.178 (norma transitoria, art. 1, comma 1-bis)
"i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del D.L. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni...»"
La Corte interpreta la norma transitoria nel senso che i tabulati acquisiti anteriormente possono essere utilizzati solo con "altri elementi di prova" e per reati tassativamente indicati; tuttavia ha ritenuto che nel caso di specie sussistessero elementi supplementari e che la disciplina transitoria abbia superato il problema di utilizzabilità invocato dal ricorrente.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-746/18 (H.K. c. Prokuratuur) e giurisprudenza CJEU su data retention (Tele2, Digitale Rights Ireland)
Richiamate come principi di riferimento: l'accesso ai dati di traffico va bilanciato con il diritto alla riservatezza e subordinato a condizioni quali la gravità dei reati e controllo giudiziario preventivo o successivo.
art. 103 commi 5 e 7 c.p.p.
La Corte ricorda che il divieto di intercettare le conversazioni del difensore tutela le funzioni difensive e riguarda le comunicazioni attinenti all'esercizio dell'ufficio; non tutte le conversazioni del difensore sono indisponibili, pertanto nell'ipotesi concreta non è stata provata la violazione idonea a rendere inutilizzabili le captazioni.
art. 423 e art. 424 c.p.
La corretta qualificazione degli incendi deve essere adeguatamente motivata; la Cassazione ha ritenuto fondate le censure sulla qualificazione giuridica degli eventi incendiari per i capi 3-6 e ha disposto il rinvio per rivalutazione.
Sezioni Unite, "Salatino" (2018) e D.Lvo 10/10/2022 n.150
Richiamata in tema di retroattività/condizione di procedibilità: la Corte segnala che la retroattività della disciplina trova limiti e che la presentazione di un ricorso inammissibile ha conseguenze sul sindacato di tali questioni.
Massime di principio
- I tabulati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n.132/2021 possono essere utilizzati solo unitamente ad "altri elementi di prova" e, in generale, la loro utilizzabilità va valutata caso per caso: il ricorrente deve dimostrare che tali elementi non sussistono o che l'acquisizione sia stata viziata in modo irrimediabile.
- La disciplina transitoria e la giurisprudenza comunitaria richiedono controllo giudiziario e gravità del reato per l'accesso ai dati di traffico; però la presenza di altri riscontri probatori legittima talvolta l'uso dei tabulati acquisiti in epoca anteriore.
- Le intercettazioni con il difensore sono inutilizzabili solo se concernono comunicazioni inerenti all'esercizio delle funzioni professionali; non ogni conversazione che coinvolge un avvocato determina automaticamente inutilizzabilità.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti ma verifica la logicità e la completezza della motivazione; censure meramente valutative del compendio probatorio sono inammissibili se non supportate da profili di diritto o di vizio logico.
- Se la Corte di legittimità rileva omissioni motivazionali rilevanti (es. qualificazione giuridica del fatto, recidiva), può annullare con rinvio limitatamente ai profili viziati, lasciando in piedi le altre statuizioni.
- Ricorsi che ripropongono soltanto questioni di merito già trattate in sede di appello o che non indicano elementi concreti a favore (es. per le attenuanti generiche) rischiano di essere dichiarati inammissibili.
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