Cassazione Penale, Sentenza n. 5354/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe attribuito a Galizzi la responsabilità di un messaggio diffamatorio pubblicato su una pagina Facebook ritenendolo "responsabile" della pagina e titolare di un controllo sui contenuti. La difesa censura che tale attribuzione si fonda su atti di indagine valutati in modo sommario (una comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri e un'indagine "verosimile" informale) e su congetture circa il ruolo dell'amministratore della pagina. In cassazione la difesa ha inoltre prodotto una dichiarazione scritta di Ripamonti Matteo che si attribuisce la paternità del post, ma il documento è stato ritenuto improduttivo in questa sede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando vizi di motivazione e difetti nella valutazione probatoria operata dal Tribunale. Ha censurato l'uso non adeguatamente motivato degli atti di indagine e l'attribuzione al Galizzi della responsabilità per il contenuto della pagina Facebook basata su congetture e non su prove della sua compartecipazione consapevole alla diffusione diffamatoria. Ha ritenuto inoltre inammissibile la produzione in cassazione della dichiarazione di Ripamonti come mezzo per sopperire alla carenza probatoria. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma che disciplina il fatto contestato (diffamazione). La rilevanza è la qualificazione del reato, che rientra tra quelli per i quali le sentenze di proscioglimento possono diventare inappellabili a seguito delle modifiche procedurali citate.
art. 192 c.p.p. (onere di valutazione della prova)
Richiamato per ricordare che il giudice deve valutare compiutamente gli atti che assumono valore probatorio; gli atti di polizia giudiziaria acquisiti devono essere verificati e motivati nel processo, non assunti per mero rinvio.
art. 546 c.p.p. (motivazione della sentenza)
Richiamato implicitamente per il principio che il giudice del merito deve motivare adeguatamente le proprie conclusioni; la Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente rispetto all'attribuzione di responsabilità a Galizzi.
art. 493, comma 3 c.p.p. (acquisizione degli atti d'indagine nel giudizio abbreviato)
Citato per distinguere la possibilità di acquisire atti d'indagine dal dovere di valutarne la portata probatoria; l'acquisizione non esonera il giudice dal valutare e motivare.
art. 569 c.p.p. (ricorso immediato)
Richiamato per spiegare che non è stato proposto ricorso immediato, anche alla luce delle modifiche che hanno reso inappellabili certe sentenze di proscioglimento.
art. 593, comma 3 c.p.p. (novella d.lgs. n.150/2022)
La novella estende l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento a reati puniti solo con pena pecuniaria o pena alternativa; ciò ha inciso sulla possibilità di impugnare in appello ma non in cassazione per motivi di legittimità.
art. 623 c.p.p. (effetto dell'annullamento e rinvio)
Norma applicata per annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8 (convers. con legge n.176/2020)
Riferimento procedurale relativo alla requisitoria scritta del Procuratore generale in Cassazione e alla disciplina dell'intervento dell'organo requirente in sede di legittimità.
Massime di principio
- La responsabilità penale dell'amministratore di una pagina social non può essere automaticamente desunta dal ruolo amministrativo: serve prova della sua compartecipazione consapevole e volontaria alla diffusione diffamatoria o, in casi specifici, prova dell'omessa tempestiva rimozione quando rilevante.
- L'acquisizione di atti di indagine nel processo non esonera il giudice dall'obbligo di valutarne la portata probatoria e di motivare in modo compiuto e riferito agli elementi concreti ai sensi degli artt. 192 e 546 c.p.p.
- Documenti o dichiarazioni prodotti per la prima volta in cassazione sono, di regola, inammissibili salvo che sussista impossibilità di produrli nei precedenti gradi e non si tratti di "prova nuova" che richieda valutazioni di merito; non possono sostituire la necessaria motivazione del giudice di merito.
- Le massime di esperienza possono essere richiamate dal giudice, ma non possono sostituirsi a prove concrete: l'uso di congetture o presumptions generiche per attribuire responsabilità è insufficiente.
- In caso di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità, l'imputato ha interesse a impugnare per rimuovere eventuali effetti negativi (es. annotazioni sul casellario), e la Cassazione può annullare e rinviare se la motivazione o la valutazione probatoria sono carenti.
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