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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5355/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal G.I.P. per reati tributari, emissione di fatture per operazioni inesistenti, associazione per delinquere e varie fattispecie di bancarotta fraudolenta e documentale. Le censure principali erano: difetto o apoditticita' della motivazione; valorizzazione di dichiarazioni riferibili a un omonimo; insufficienza degli indici a provare l'esistenza della cosiddetta "super-società di fatto" (Gruppo Barbieri); assenza di ruolo o dolo personale di singoli ricorrenti nelle condotte contestate; erronea quantificazione del profitto sequestrabile e sproporzione del sequestro; e la rilevanza della revoca della misura cautelare personale in altra sede rispetto alla permanenza della misura reale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per i quali era stata formalmente effettuata rinuncia (Barbieri Francesco, Barbieri Aldo, Burzese Immacolata, Calzona Basilio). Ha ritenuto infondato e quindi rigettato integralmente il ricorso di Giuseppe Barbieri (con condanna alle spese). Ha invece parzialmente accolto il ricorso di Pietro Francica, annullando l'ordinanza limitatamente ai capi 2) e 3) nei profili di fumus commissi delicti (ossia non risultando provato sul limite cautelare il suo concorso/ruolo oggettivo e soggettivo in quelle specifiche condotte distrattive), mentre ha respinto il resto del ricorso di Francica in relazione ai capi collegati (tributari e bancarotta documentale). La Corte ha confermato in linea di massima la legittimità del sequestro preventivo e la congruità della motivazione del Tribunale del riesame su buona parte delle contestazioni, ritenendo adeguata la rilevanza degli indici probatori che supportavano la sussistenza della super-società e della deriva delittuosa. Sono state disposte le conseguenti statuizioni sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    artt. 216, 219, 223, 238, 17, 16, 18

    La Corte ricorda che l'azione penale per i reati di bancarotta puo' essere esercitata anche prima del definitivo passaggio in giudicato della sentenza di fallimento e che la sentenza dichiarativa di fallimento ha efficacia esecutiva provvisoria: pertanto la non definitività della pronuncia civile non impedisce, di per se', il sequestro preventivo per reati di bancarotta

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari)

    art. 2, art. 8, art. 9, art. 12-bis

    La Corte conferma che i delitti tributari basati su fatture per operazioni inesistenti possono essere valutati anche con dolo eventuale; inoltre la disciplina speciale sul concorso tra emittente e utilizzatore non sempre opera se l'organizzazione delinquenziale e' unitaria, e il profitto dei reati tributari puo' essere oggetto di sequestro per equivalente

  • Codice penale

    Sono richiamate le regole sulla partecipazione e l'azione unitaria: la pluralita' di soggetti puo' concorrere nella stessa fattispecie e cio' consente l'imputazione di concorso e contributo morale ai reati tributari e associativi

  • Codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 321; art. 238-bis (richiamato giurisprudenzialmente)

    Limitazioni del sindacato in Cassazione sulle censure di motivazione in materia di misure reali; regole procedurali sul riesame e sui limiti della valutazione di merito in sede cautelare

  • Codice civile

    art. 2247; artt. 2446, 2447; art. 2634

    Richiamati i principi civilistici utili a discutere l'esistenza della super-società di fatto e l'istituto dei vantaggi compensativi: per escludere la natura distrattiva occorre dimostrare specificamente l'effettiva previsione ex ante di benefici compensativi concreti e conciliabili con gli interessi dei creditori

Massime di principio

  • La revoca o l'annullamento di una misura cautelare personale adottata in altra sede non produce automaticamente la caducazione di misure reali (sequestro); le valutazioni sulla compatibilita' tra fattispecie concreta e astratta restano autonome e il giudice del riesame puo' mantenere il sequestro se la motivazione e' compatibile.
  • In tema di sequestro preventivo per reati tributari e bancarotta, la non definitività di una sentenza di fallimento non impedisce l'adozione del sequestro: la sentenza di fallimento ha efficacia esecutiva provvisoria e puo' essere valorizzata ai fini cautelari.
  • Per contestare efficacemente il fumus commissi delicti in sede di riesame/cassazione occorre proporre argomentazioni specifiche, dimostrabili e capaci di disarticolare l'impalcatura indiziaria: censure generiche o aspecifiche sulla motivazione difficilmente sono accolte.
  • La prova dell'esistenza di una super-società di fatto richiede l'analisi puntuale di indici (rotazione cariche, flussi contabili infragruppo, identita' di interessi e funzioni nella stessa filiera); la mera parentela o comunione di interessi non esclude automaticamente la configurabilita' di una struttura organizzativa delittuosa.
  • I vantaggi compensativi (art. 2634 c.c.) vanno provati specificamente: non basta l'appartenenza al medesimo gruppo, ma si deve dimostrare un saldo ex ante prevedibile e concreto che compensa il danno apparente alla societa' depauperata.
  • La quantificazione del profitto sequestrabile puo' comprendere sia i profitti derivanti dai delitti fine sia un profitto autonomo derivante dall'associazione per delinquere; il sequestro diretto di denaro e' possibile data la fungibilita' del bene.
  • L'amministratore formale non e' automaticamente esonerato dalla responsabilita' penale per fatti contabili o tributari delegati a tecnici: esiste una presunzione di vigilanza che può essere superata con prova rigorosa e specifica.

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