Cassazione Penale, Sentenza n. 5449/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per ricettazione di un assegno di provenienza furtiva. Il ricorrente deduce: 1) nullità della sentenza per mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., con richiamo alla violazione dell'art. 157 comma 7 c.p.p.; 2) illogicità della motivazione sull'attendibilità della testimonianza di Bragaglia Evangelista (beneficiario dell'assegno), ritenuto interessato a sviare le indagini; 3) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato; 4) violazione di legge per mancata applicazione della causa di particolare tenuità del fatto (capoverso art. 648 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ricordato che l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. determina una nullità di "regime intermedio" che deve essere eccepita o rilevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado: nel caso di specie la questione è stata sollevata soltanto in appello, dunque tardivamente. I restanti motivi sono stati reputati aspecifici e finalizzati a un non consentito riesame del merito (valutazione della prova e attendibilità delle dichiarazioni), già esaurientemente esaminati dai giudici d'appello. Quanto alla contestata applicazione dell'attenuante di lieve entità, la Corte ha ritenuto che i giudici d'appello abbiano motivato adeguatamente il diniego. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
L'avviso di conclusione indagini è atto dovuto per consentire la difesa; l'omessa notifica può comportare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio, ma tale nullità è di "regime intermedio" e deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
art. 157 comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla corretta modalità di notificazione; nel provvedimento di cassazione non è stata pronunciata un'interpretazione autonoma della norma, essendo prevalsa la ricostruzione giurisprudenziale sulla natura della nullità ex art. 415-bis.
art. 416 cod. proc. pen.
Collegato all'art. 415-bis: la mancata notifica dell'avviso comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio, ove la nullità sia efficacemente dedotta nei termini processuali.
art. 552 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli effetti dell'omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini sul decreto di citazione a giudizio.
art. 648 cod. pen. (capoverso) - ipotesi di lieve entità
La ridotta rilevanza del fatto può integrare una causa di non punibilità o attenuante se ricorrono i presupposti; nel caso di specie i giudici d'appello hanno motivato adeguatamente il diniego dell'applicazione della causa di lieve entità.
Massime di principio
- La nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è di "regime intermedio": va eccepita o rilevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado; sollevarla per la prima volta in appello è in genere tardivo e rende il motivo inammissibile in Cassazione.
- La Corte di cassazione non è sede per un nuovo esame del merito o della valutazione della prova: i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte in appello sono aspecifici e inammissibili.
- Per contestare l'attendibilità di dichiarazioni o la sussistenza dell'elemento soggettivo occorre dimostrare, con argomentazione precisa, vizi logici o contraddizioni radicali nella motivazione; mere ripetizioni di doglianze valutative non bastano.
- La richiesta di applicazione della causa di lieve entità (o simili attenuanti) richiede un'analisi dettagliata dei criteri legislativi e fattuali; l'assenza di argomentazione specifica determina il rigetto della doglianza.
- Per preservare i profili ritenuti essenziali in Cassazione, il difensore deve: a) sollevare tempestivamente le nullità procedurali di "regime intermedio/assoluto" nel primo grado; b) formulare motivi di cassazione specifici e focalizzati su questioni di diritto o su vizi logici-gravi della motivazione; c) evitare generiche riproposizioni del sindacato di merito.
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