Cassazione Penale, Sentenza n. 5353/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale, nel negare il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., si sarebbe limitata a richiamare il cospicuo numero di precedenti e la non occasionalità della violazione della misura di prevenzione, senza valutare la "identità dell'indole" dei reati e senza esaminare congiuntamente i parametri oggettivi (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno) e soggettivi richiesti dalla giurisprudenza; inoltre non sarebbe stata considerata la condotta successiva al reato come richiesto dalla novella d.lgs. 150/2022 e la Corte avrebbe formulato deduzioni funzionali (es. spostamento funzionale allo spaccio) prive di fondamento concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Il giudice di rinvio dovrà eseguire una nuova valutazione conforme al mandato: verificare i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., accertare se i reati presentino "caratteri fondamentali comuni" e valutare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo (art. 133 cod. pen.) e la condotta successiva al reato.
Norme richiamate
i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno)
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutti i parametri indicati: non basta la mera presenza di precedenti, occorre verificare se i fatti e gli illeciti pregressi presentino caratteri fondamentali comuni che escludano l'occasionalità
va tenuto conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo
Per valutare la particolare tenuità è necessario esaminare la componente oggettiva della condotta (modalità, esiguità del danno/pericolo) e il grado di colpevolezza, integrando l'analisi prevista dall'art. 131-bis
la novella del d.lgs 150 del 2022 ha imposto anche che venga dato rilievo alla condotta susseguente al reato
La valutazione per la causa di non punibilità deve considerare anche il comportamento dell'agente dopo il reato; omissione di questo esame può rendere viziata la decisione
condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs 159 del 2011
Norma richiamata come titolo di reato a carico dell'imputato nell'ambito della misura di prevenzione; è il fatto-reato per cui è intervenuta la decisione di merito
reato ex d.P.R. 309 del 1990
Riferimento alla normativa sugli stupefacenti usato dalla Corte territoriale per ipotizzare un nesso funzionale tra gli spostamenti dell'imputato e attività di spaccio; la Cassazione ha ritenuto che tale collegamento non basti a dimostrare l'identità dell'indole
Cass. Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
"il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame"
La giurisprudenza di legittimità richiede la presenza di almeno due ulteriori illeciti della stessa indole per ritenere l'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis
Cass. Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017
"ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità ... l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata ... verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni"
Per escludere la causa di non punibilità occorre un giudizio concreto sull'identità dell'indole tra i reati contestati e quelli pregressi, non un generico richiamo ai precedenti
Cass. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 (Kostadin)
Conferma l'orientamento secondo cui la nozione di abitualità richiede la commissione di almeno due illeciti della stessa indole oltre il fatto sottoposto a giudizio
Massime di principio
- Per applicare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice deve effettuare una valutazione complessa e congiunta dei parametri oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza (pena edittale, modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/ pericolo).
- L'abitualità ostativa si configura solo se l'autore, oltre al fatto in esame, ha posto in essere almeno due ulteriori illeciti della stessa indole; la mera esistenza di precedenti penali non è di per sé sufficiente.
- Non è sufficiente un ragionamento indiziario o funzionale (es. lo spostamento "potrebbe" essere utile per lo spaccio): bisogna dimostrare che i reati pregressi e quello contestato presentino caratteri fondamentali comuni.
- Il giudice deve esaminare anche la condotta successiva al reato (d.lgs. 150/2022) e ogni circostanza sopravvenuta rilevante (es. comportamento durante l'esecuzione di misure di prevenzione) nella valutazione della particolare tenuità.
- La mancata compiuta motivazione sui criteri richiesti dalla giurisprudenza (identità dell'indole, analisi art. 133) determina annullamento e rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5354/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5355/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5449/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5451/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5452/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5454/2024 del 07/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →