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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5451/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per ricettazione di merce contraffatta e la dichiarazione di estinzione per prescrizione di altro reato. Ha dedotto: 1) omessa motivazione e vizio per la partecipazione al giudizio di un giudice (Dott. Giovanni Conte) poi rimosso prima del deposito delle motivazioni (censura ex art. 33 c.p.p.); 2) omessa motivazione rispetto alla mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, depositata fuori termine; 3) vizio di motivazione circa la non riconoscibilità della "grossolanità" del falso relativa alla contraffazione contestata (rilevanza della grossolanità ai fini dell'art. 474 c.p.)

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la rimozione del giudice dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito delle motivazioni incida sulla capacità del giudice: la capacità va valutata al momento della decisione pubblica (lettura del dispositivo). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la sentenza di primo grado era stata depositata oltre termine ma l'avviso di deposito era stato notificato al difensore; il processo d'appello si è svolto con l'imputato assente e rappresentato dal difensore, sicché è provata la conoscenza della vocatio in ius e la mancata notifica all'imputato non ha determinato nullità degli atti successivi; inoltre la Corte ha richiamato orientamenti che limitano l'efficacia di talune deduzioni basate sulla sentenza della Corte costituzionale n.317/2009, ritenendo comunque che il giudice dell'impugnazione debba ignorare eccezioni su mancata notifica dell'avviso di deposito sollevate dal difensore nell'ambito del gravame. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che il reato previsto dall'art. 474 c.p. (detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto) è reato di pericolo diretto alla tutela della pubblica fede: non è richiesta la prova dell'inganno né la valutazione della "grossolanità" della contraffazione per la configurabilità del reato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Il reato tutela la pubblica fede e la circolazione dei prodotti: la detenzione per la vendita di merci con marchi contraffatti è reato di pericolo; non è necessaria la prova che gli acquirenti siano effettivamente tratti in inganno o che la contraffazione sia "grossolana".

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regola la notifica dell'avviso di deposito della sentenza; la mancata notifica all'imputato può incidere sui termini di impugnazione personali, ma non determina automaticamente la nullità degli atti d'appello quando il difensore ha correttamente rappresentato l'imputato e ha proposto il gravame nel suo interesse.

  • art. 33 cod. proc. pen.

    Riguarda la capacità del giudice; nelle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento la capacità va valutata al momento della decisione pubblica (lettura del dispositivo), per cui la cessazione dell'incarico successiva al pronunciamento non invalida la sentenza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 317/2009

    La sentenza ha influito sul principio di unicità del diritto di impugnazione tra imputato e difensore; tuttavia la Corte di cassazione, nel caso concreto, ha seguito orientamenti che consentono al giudice d'appello di non considerare eccezioni di mancata notifica sollevate dal difensore nel gravame, purché il processo sia stato regolarmente svolto con il difensore nel mandato.

Massime di principio

  • La capacità del giudice nelle sentenze pronunciate dopo dibattimento si valuta al momento della pubblica lettura del dispositivo: la revoca o la cessazione dell'incarico successiva non invalida la decisione.
  • Il deposito tardivo della sentenza non comporta automaticamente nullità: se l'avviso di deposito è stato notificato al difensore e il processo d'appello è stato svolto con l'imputato assente ma rappresentato, il gravame è valido e la mancata notifica diretta all'imputato non necessariamente vanifica gli atti successivi.
  • Quando il difensore propone impugnazione nell'interesse dell'imputato e deduce anche la mancata notifica dell'avviso di deposito, il giudice dell'appello può ignorare tale eccezione e decidere il gravame; l'imputato conserva comunque, se non notificato, la facoltà personale di impugnare finché non sia spirato il termine.
  • Ai fini dell'art. 474 c.p. non è richiesto che la contraffazione sia "grossolana" né che si dimostri l'inganno effettivo degli acquirenti: la norma punisce la detenzione per la vendita come reato di pericolo volto a tutelare la pubblica fede dei marchi.
  • In cassazione è inammissibile, per carenza di interesse, impugnare questioni che la corte d'appello ha dichiarato inammissibili "ab origine" per manifesta infondatezza, quando l'accoglimento non potrebbe produrre effetto utile in sede di rinvio.
  • Prassi consigliata: per evitare contestazioni, l'imputato dovrebbe curare l'elezione di domicilio e verificare le notifiche; il difensore che impugna per suo conto deve documentare l'interesse e la rappresentanza per prevenire eccezioni di nullità.

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