Sentenza n. 75/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Rimini CAT.A.12/Imm./P.S. Prot. nr. -OMISSIS-, emesso il 10 dicembre 2025 e notificato in pari data, con cui è stata rifiutata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, inizialmente titolare di un permesso di soggiorno per minore età, aveva presentato domanda di protezione internazionale il 30 novembre 2022, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, ottenendo il riconoscimento della protezione speciale il 24 luglio 2023. Dopo essere stato assunto il 1° settembre 2023, aveva chiesto il 6 giugno 2025 la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva respinto l'istanza. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, d.l. n. 20 del 2023, convertito dalla l. n. 50 del 2023, dell'art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione previgente, e dell'art. 3 l. n. 241 del 1990, nonché difetto e illogicità della motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e del principio di ragionevolezza. La censura centrale riguardava l'applicazione della disciplina vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, anche con riferimento alla successiva conversione del permesso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata e ha annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Ha ritenuto che l'art. 7, comma 2, d.l. n. 20 del 2023 mantenga applicabile la disciplina previgente alle istanze di protezione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, compresa la disciplina sulla conversione del titolo. Il comma 3 conferma inoltre la facoltà di conversione dei permessi già rilasciati ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, quando ricorrano i requisiti di legge. Poiché la domanda di protezione internazionale era stata presentata il 30 novembre 2022, la Questura non poteva negare la conversione senza considerare la disciplina previgente. L'annullamento non comporta il riconoscimento automatico del permesso per lavoro, restando salvi gli ulteriori accertamenti e provvedimenti amministrativi. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, anche in ragione del mancato adeguamento alla giurisprudenza ormai consolidata.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La disciplina previgente continua ad applicarsi alle istanze di protezione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, anche con riferimento alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno.
art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge.
La disposizione conserva la facoltà di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati, quando sussistano i requisiti previsti dalla legge.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Costituisce la base normativa del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato al ricorrente.
art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione previgente
La disciplina previgente consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, ove ricorressero i requisiti di legge.
È stato invocato per contestare il difetto e l'illogicità della motivazione del diniego.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- La disciplina introdotta dal d.l. n. 20 del 2023 si applica alle istanze di protezione speciale presentate dopo la sua entrata in vigore; per le istanze presentate anteriormente continua ad applicarsi la disciplina previgente.
- La disciplina previgente applicabile alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023 comprende anche la possibilità di convertire il relativo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, ove ricorrano gli ulteriori requisiti di legge.
- Il diniego di conversione di un permesso di soggiorno per protezione speciale è illegittimo se l'amministrazione omette di considerare la data di presentazione della domanda originaria di protezione e applica retroattivamente la disciplina restrittiva sopravvenuta.
- L'annullamento giudiziale del diniego di conversione non attribuisce automaticamente il permesso di soggiorno per lavoro, ma impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza nel rispetto della disciplina applicabile e degli ulteriori requisiti di legge.
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