Cassazione Civile, Ordinanza n. 37555/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS di un ingegnere iscritto al relativo albo professionale, con richiesta dei contributi sul reddito da lavoro autonomo prodotto negli anni 2005, 2006 e 2008. La corte territoriale aveva ritenuto illegittima l'iscrizione d'ufficio, affermando che per il libero professionista iscritto ad albo la tutela previdenziale sarebbe rimessa alle casse private di categoria. Aveva inoltre dichiarato prescritto il credito contributivo relativo all'anno 2005, individuando come dies a quo la scadenza del pagamento dei contributi e non la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi. Il ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione della disciplina sulla gestione separata e della norma interpretativa sopravvenuta, sostenendo che anche il professionista iscritto ad albo, se non tenuto all'iscrizione alla cassa di categoria o se privo di versamenti contributivi idonei a costituire una prestazione previdenziale, deve iscriversi alla gestione separata; con il secondo motivo ha dedotto anche la mancata applicazione della sospensione della prescrizione per omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che gli ingegneri e architetti iscritti ad altri regimi previdenziali obbligatori e non iscritti alla cassa professionale, pur restando tenuti al contributo integrativo verso la cassa di categoria, devono comunque iscriversi alla gestione separata INPS, perché la disciplina vigente va letta nel senso della complementarità e non dell'alternatività tra cassa professionale e gestione separata. Ha ritenuto invece inammissibile il secondo motivo, perché la censura sulla non contestazione della circostanza relativa al quadro RR non era formulata in modo autosufficiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il nuovo esame degli anni 2006 e 2008 non prescritti, nonché per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 25 e 26
La norma va letta nel senso che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata può sussistere anche per soggetti iscritti ad albi professionali, quando non siano assoggettati a un versamento contributivo idoneo a costituire una correlata prestazione previdenziale presso l'ente di categoria.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
La norma di interpretazione autentica non esclude l'iscrizione alla gestione separata per i professionisti iscritti ad albi; il riferimento ai soggetti che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di categoria conferma una logica di complementarità tra gestione separata e casse professionali.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione al decorso della prescrizione del credito contributivo.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla sospensione della prescrizione per omessa compilazione del quadro RR.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
La proposta del relatore è stata depositata e comunicata alle parti ai fini della trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di gestione separata INPS, il professionista iscritto a un albo può essere tenuto all'iscrizione e al versamento dei contributi anche se svolge un'attività già riconducibile a una cassa professionale, quando non versi contributi presso l'ente di categoria suscettibili di generare una specifica prestazione previdenziale.
- Tra gestione separata e casse professionali non opera un rapporto di alternativa rigida fondato sulla sola iscrizione all'albo; il criterio decisivo è la presenza o meno di un effettivo versamento contributivo presso l'ente di categoria idoneo a esonerare dall'iscrizione alla gestione separata.
- La norma di interpretazione autentica va interpretata secondo il significato oggettivo della disposizione e non in base ai soli lavori preparatori, che hanno valore sussidiario e non possono prevalere sulla voluntas legis.
- Nel giudizio di cassazione, la censura fondata sull'omessa considerazione di una circostanza non contestata richiede specifica autosufficienza: il ricorrente deve indicare sia il fatto asseritamente non contestato sia il contenuto degli atti difensivi della controparte da cui risulti la mancata contestazione.
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