Cassazione Civile, Ordinanza n. 09007/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2007 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria di un'area edificabile. La CTR delle Marche aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo, ritenendo legittima sia l'emissione del secondo avviso in autotutela sostitutiva sia la stima del valore imponibile dell'area ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992. In cassazione la società ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 67 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente emesso un secondo avviso identico al precedente senza annullarlo, con conseguente doppia imposizione sul medesimo presupposto; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, perché i giudici di merito avrebbero omesso di considerare gli ulteriori oneri di urbanizzazione e bonifica, già noti in linea di massima nel 2006, che avrebbero dovuto ridurre il valore venale dell'area edificabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura richiedeva un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità e, inoltre, era priva di autosufficienza perché non riproduceva compiutamente gli atti e i documenti idonei a dimostrare che il primo avviso non fosse stato annullato; la documentazione richiamata non comprovava comunque la tesi della società. Sul secondo motivo ha affermato che la CTR aveva correttamente applicato l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, detraendo dal valore dell'area i costi di urbanizzazione e bonifica e ulteriori importi forfettari legati all'andamento del mercato. La censura è stata ritenuta in parte inammissibile per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti ex art. 366 n. 6 c.p.c. e in parte infondata perché mirava a un riesame del merito e della motivazione, non consentito in cassazione. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È invocato come divieto di doppia imposizione sul medesimo presupposto; la Corte non accoglie la censura perché la deduzione richiedeva un accertamento di fatto non autosufficiente e non dimostrato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
Il valore venale dell'area edificabile va determinato secondo i criteri legali richiamati dalla norma; la CTR ha correttamente detratto i costi di urbanizzazione primaria e di bonifica e considerato ulteriori importi forfettari di mercato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale della dedotta violazione di legge, ma non può essere usato per rimettere in discussione un accertamento di fatto o per ottenere un nuovo giudizio di merito.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e documenti su cui fonda il motivo e localizzarli nel fascicolo; non basta il richiamo a meri stralci o a documenti non compiutamente allegati.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La produzione degli atti e documenti richiamati è necessaria a pena di improcedibilità, secondo quanto richiamato dalla Corte a proposito dell'onere di allegazione documentale.
La censura è respinta perché la parte non ha dimostrato, con adeguate risultanze processuali, che i fatti fossero effettivamente non contestati; non è sufficiente una generica allegazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o di sollecitare una diversa valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità la deduzione di violazione di legge non può essere usata per contestare l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, né per ottenere una rivalutazione del merito della controversia.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso l'onere di autosufficienza: chi fonda il motivo su documenti o atti processuali deve indicarli specificamente, localizzarli nel fascicolo e riprodurne il contenuto rilevante, non bastando richiami parziali o stralci isolati.
- La determinazione del valore imponibile di un'area edificabile ai fini ICI va effettuata secondo i criteri legali del valore venale, considerando gli oneri e gli elementi rilevanti accertati dal giudice di merito; se la motivazione di merito esamina la questione di fatto, non è consentito censurarla come insufficiente ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nella formulazione vigente.
- Un fatto può dirsi pacifico e quindi non bisognoso di prova solo se la controparte lo abbia inequivocabilmente ammesso o abbia impostato una difesa incompatibile con il suo disconoscimento; non basta affermare in modo apodittico la mancata contestazione.
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