Cassazione Civile, Ordinanza n. 24682/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di cinque cartelle, quattro per tributi erariali e una per diritti camerali. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'intimazione; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'ente della riscossione ritenendo, in sintesi, che: 1) le cartelle notificate a persona diversa dal destinatario fossero invalide per mancanza di prova dell'invio della raccomandata informativa; 2) non fosse provata la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione anteriori all'intimazione del 6 novembre 2017; 3) per i tributi erariali fosse decorso il termine di prescrizione e, per i diritti camerali, operasse la prescrizione quinquennale. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto tre violazioni di legge: a) degli artt. 139 c.p.c. e 2679 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la regolarità della notifica delle cartelle, pur risultando in atti la spedizione della raccomandata informativa; b) dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e 2679 c.c., per avere la CTR negato la prova della notifica degli atti interruttivi, nonostante gli avvisi prodotti attestassero la spedizione a mezzo posta e la ricezione da parte del portiere; c) dell'art. 2946 c.c., perché i tributi erariali si prescrivono in dieci anni e non in cinque.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la notificazione delle cartelle perché, secondo il materiale riprodotto in ricorso, risultava la consegna a persona diversa dal destinatario con indicazione dell'avvenuta informativa ex art. 139, comma 4, c.p.c.; ha inoltre ritenuto regolarmente notificati gli atti interruttivi della prescrizione, essendo applicabile, per la notificazione diretta a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973, la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. 890/1982, senza necessità di una successiva raccomandata informativa. Infine, ha affermato che il credito per tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale, perché non è prevista una diversa prescrizione espressa e non opera la conversione ex art. 2953 c.c. per la sola mancata impugnazione della cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Nella notificazione eseguita ex art. 139 c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata informativa integra un vizio della notificazione; nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto che la prova della spedizione risultasse dalle relate riprodotte in ricorso.
Per la notifica diretta a mezzo posta della cartella di pagamento trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario; non è necessaria una successiva raccomandata informativa e non si applica la disciplina della L. 890/1982.
Il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale, in mancanza di una previsione espressa di termine più breve.
La mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione di un'eventuale prescrizione breve in prescrizione decennale; la conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata quale parametro di denuncia della violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nella notificazione ex art. 139 c.p.c., quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa prevista dalla norma è elemento essenziale della regolarità della notifica; la sua prova può risultare dalla relata o dalla documentazione prodotta in giudizio.
- Per la notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente a mezzo posta dal concessionario ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, non occorre l'invio di una seconda raccomandata informativa, perché si applica la disciplina del servizio postale ordinario.
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento determina l'irretrattabilità del credito, ma non trasforma automaticamente un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale; la conversione ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.
- I crediti per tributi erariali, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine diverso, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine quinquennale.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge può fondarsi sulla riproduzione in ricorso degli atti rilevanti, ove ciò consenta alla Corte di verificare direttamente il contenuto delle notifiche e della documentazione richiamata.
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