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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24682/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di cinque cartelle, quattro per tributi erariali e una per diritti camerali. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'intimazione; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'ente della riscossione ritenendo, in sintesi, che: 1) le cartelle notificate a persona diversa dal destinatario fossero invalide per mancanza di prova dell'invio della raccomandata informativa; 2) non fosse provata la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione anteriori all'intimazione del 6 novembre 2017; 3) per i tributi erariali fosse decorso il termine di prescrizione e, per i diritti camerali, operasse la prescrizione quinquennale. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto tre violazioni di legge: a) degli artt. 139 c.p.c. e 2679 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la regolarità della notifica delle cartelle, pur risultando in atti la spedizione della raccomandata informativa; b) dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e 2679 c.c., per avere la CTR negato la prova della notifica degli atti interruttivi, nonostante gli avvisi prodotti attestassero la spedizione a mezzo posta e la ricezione da parte del portiere; c) dell'art. 2946 c.c., perché i tributi erariali si prescrivono in dieci anni e non in cinque.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la notificazione delle cartelle perché, secondo il materiale riprodotto in ricorso, risultava la consegna a persona diversa dal destinatario con indicazione dell'avvenuta informativa ex art. 139, comma 4, c.p.c.; ha inoltre ritenuto regolarmente notificati gli atti interruttivi della prescrizione, essendo applicabile, per la notificazione diretta a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973, la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. 890/1982, senza necessità di una successiva raccomandata informativa. Infine, ha affermato che il credito per tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale, perché non è prevista una diversa prescrizione espressa e non opera la conversione ex art. 2953 c.c. per la sola mancata impugnazione della cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Nella notificazione eseguita ex art. 139 c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata informativa integra un vizio della notificazione; nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto che la prova della spedizione risultasse dalle relate riprodotte in ricorso.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Per la notifica diretta a mezzo posta della cartella di pagamento trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario; non è necessaria una successiva raccomandata informativa e non si applica la disciplina della L. 890/1982.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale, in mancanza di una previsione espressa di termine più breve.

  • art. 2953 c.c.

    La mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione di un'eventuale prescrizione breve in prescrizione decennale; la conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata quale parametro di denuncia della violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nella notificazione ex art. 139 c.p.c., quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa prevista dalla norma è elemento essenziale della regolarità della notifica; la sua prova può risultare dalla relata o dalla documentazione prodotta in giudizio.
  • Per la notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente a mezzo posta dal concessionario ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, non occorre l'invio di una seconda raccomandata informativa, perché si applica la disciplina del servizio postale ordinario.
  • La mancata impugnazione della cartella di pagamento determina l'irretrattabilità del credito, ma non trasforma automaticamente un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale; la conversione ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • I crediti per tributi erariali, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine diverso, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine quinquennale.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge può fondarsi sulla riproduzione in ricorso degli atti rilevanti, ove ciò consenta alla Corte di verificare direttamente il contenuto delle notifiche e della documentazione richiamata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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