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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06861/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

I ricorrenti, in quanto creditori della Cassa e già iscritti per almeno tre anni ma non più soci dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Bari, hanno impugnato il decreto del Tribunale di Bari che aveva aperto la liquidazione del patrimonio dell’ente ai sensi della l. n. 3/2012. Hanno dedotto: 1) che la Cassa dovesse essere qualificata come soggetto di diritto pubblico o comunque in house del Comune di Bari, con conseguente applicabilità della disciplina del dissesto degli enti locali e inammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio; 2) che la procedura fosse comunque inammissibile per la presenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni anteriori; 3) che il presidente del collegio avrebbe dovuto astenersi per avere già conosciuto della questione nella fase precedente; 4) che la motivazione del decreto era apparente o perplessa in ordine alla esclusione degli atti di frode; 5) che il reclamo avverso l’apertura della procedura fosse un procedimento a contraddittorio differito e non un’impugnazione, con conseguente erronea condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione di fatti e qualificazioni riservate al giudice di merito e privo di specifica critica alle ulteriori rationes poste a base del decreto. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile, perché la mancata astensione, fuori dall’ipotesi di interesse diretto e proprio del giudice, rileva solo come motivo di ricusazione non proposto nei termini. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, confermando che il reclamo avverso il decreto di apertura è un mezzo di impugnazione e che è quindi applicabile il raddoppio del contributo unificato. Quanto ai motivi secondo e quarto, esaminati congiuntamente, ha affermato che nella liquidazione del patrimonio la nozione di atti in frode va letta alla luce della funzione della procedura, che mira al massimo soddisfacimento dei creditori e non al risanamento: il tribunale aveva correttamente escluso condotte fraudolente o dissipative, rilevando una crisi economica complessa, progressiva e non imputabile a comportamenti decettivi. Non essendosi la Cassa costituita, non è stata regolata la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14-quinquies l. 3/2012

    "i deve essere letto alla luce di una simile natura della procedura"

    Il requisito dell’assenza di atti di frode nei cinque anni anteriori va interpretato tenendo conto della finalità della liquidazione del patrimonio, che è il massimo soddisfacimento dei creditori e non il risanamento del debitore.

  • art. 14-ter l. 3/2012

    La liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale funzionale al soddisfacimento dei creditori e distinta dalle procedure di risanamento.

  • art. 7, comma 2, lett. a), l. 3/2012

    Viene richiamato quale base normativa della procedura di liquidazione del patrimonio e del suo rapporto con i presupposti soggettivi di accesso.

  • artt. 244 e ss. d. lgs. 267/2000

    La disciplina del dissesto degli enti locali non si applica a un ente che il giudice di merito abbia qualificato come soggetto privato autonomo.

  • art. 2 d. lgs. 509/1994

    La Corte ritiene non decisivo il richiamo a tale disciplina nel caso concreto, perché la fattispecie riguarda una previdenza e assistenza facoltativa e integrativa.

  • art. 51, n. 1, cod. proc. civ.

    La violazione dell’obbligo di astensione determina nullità solo se il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa; negli altri casi rileva come ricusazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla lamentata violazione del diritto di difesa e al regime del reclamo.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sull’astensione e sul contraddittorio.

  • art. 104 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sull’astensione.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sull’astensione e sul giusto processo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa motivazione apparente del decreto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente o perplessa.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità del provvedimento per vizi processuali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità del provvedimento e vizi processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte conferma l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nel giudizio di impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione pubblicistica di un ente non è, di per sé, un criterio assoluto e immutabile: un soggetto può essere pubblico per certi fini e privato per altri, secondo una nozione funzionale dell’ente pubblico.
  • L’accertamento della natura pubblica o privata di un ente e degli indici che la sorreggono è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della decisione impugnata; la mancata critica puntuale di una base autonoma della decisione ne determina l’inammissibilità.
  • Nella liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012 la nozione di "atti in frode" va letta in funzione della tutela del ceto creditorio e del massimo soddisfacimento dei creditori, non secondo i criteri elaborati per procedure finalizzate al risanamento o alla revoca dell’ammissione al concordato preventivo.
  • Non ogni crisi o condotta gestionale inefficiente integra atti in frode: occorre che vi siano comportamenti fraudolenti o dissipativi idonei a pregiudicare la migliore soddisfazione dei creditori.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è infondata quando il provvedimento espone un percorso logico comprensibile e dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni poste a base della decisione.
  • La mancata astensione del giudice, fuori dall’ipotesi di un suo interesse proprio e diretto nella causa, non comporta automaticamente nullità della decisione, ma deve essere fatta valere con l’istanza di ricusazione nei termini e modi di legge.
  • Il reclamo contro il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio è trattato come mezzo di impugnazione, con conseguente applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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