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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13730/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato contestava la sentenza in relazione a due profili: 1) errata applicazione della legge penale sull'elemento soggettivo del reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico (art. 186, comma 7, cod. strada), sostenendo che la fattispecie richieda il dolo e non possa essere integrata dalla sola colpa; 2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per non avere adeguatamente valorizzato la sua incensuratezza e le circostanze a favore.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato le prove testimoniali e potuto ritenere che l'imputato avesse compreso la richiesta e volontariamente rifiutato l'accertamento; ha confermato che il rifiuto può risultare anche da comportamenti concludenti. Ha chiarito che il richiamo all'art. 92 cod. pen. è irrilevante rispetto alla colpevolezza, che va accertata con gli artt. 42-43 cod. pen.; inoltre ha precisato che, sebbene il passaggio della Corte d'appello sul possibile rilievo della colpa fosse infondato in astratto, ciò è stato assorbito dalla prova del dolo nel caso concreto. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto corretta la motivazione che giudica l'incensuratezza da sola insufficiente ai sensi dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 187, comma 8

    Norma richiamata in relazione ai fatti: la Corte ha confermato che la fattispecie di rifiuto di accertamenti va valutata alla luce delle prove e può essere integrata anche da comportamenti concludenti

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 186, comma 7

    Dispositivo che sanziona il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici; la Corte ha ribadito che il rifiuto può emergere anche da condotte elusive e che l'elemento psicologico va comunque accertato in concreto

  • codice penale, art. 92

    Richiamato nella sentenza di merito ma ritenuto dalla Cassazione irrilevante per la determinazione della colpevolezza, che va valutata secondo gli artt. 42 e 43 cod. pen.

  • codice penale, artt. 42 e 43

    Principi richiamati dalla Cassazione per affermare che la colpevolezza in stato di ubriachezza va apprezzata con i normali criteri dell'elemento psicologico del reato

  • codice di procedura penale, art. 619

    Richiamato nel contesto dei limiti dell'errore di diritto dedotto in cassazione; la Corte ha valutato l'eventuale errore come irrilevante rispetto alla decisione quando il fatto doloso sia accertato in altro punto del ragionamento probatorio

  • codice penale, art. 62-bis, comma 3

    Stabilisce che la mancanza di precedenti non basta di per sé per riconoscere le attenuanti generiche; la Cassazione ha ritenuto congrua la mancata concessione delle generiche sulla base della motivazione data

Massime di principio

  • Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici può essere integrato sia da un rifiuto esplicito sia da comportamenti 'concludenti' volti a eludere il test; quindi non è necessaria una formula verbale di diniego.
  • L'elemento soggettivo (dolo o colpa) va sempre accertato in concreto: anche per reati contravvenzionali il giudice deve valutare le prove e non è automaticamente escluso il dolo quando sussistono elementi che mostrano la volontà di sottrarsi.
  • L'ubriachezza volontaria non esclude di per sé la responsabilità penale; la colpevolezza si valuta secondo le regole ordinarie degli artt. 42 e 43 cod. pen.
  • In cassazione è limitato il sindacato sulla valutazione probatoria: se le conclusioni dei giudici di merito si fondano su motivazione coerente e supportata da elementi probatori, non è sufficiente prospettare una diversa interpretazione dei fatti.
  • L'assenza di precedenti penali (incensuratezza) non costituisce automaticamente motivo per riconoscere le attenuanti generiche: occorrono elementi positivi che giustifichino la diminuzione della pena, o una specifica richiesta e motivazione da parte del giudice di merito.

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