Cassazione Civile, Ordinanza n. 07575/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un originario attore aveva promosso azione petitoria contro alcuni confinanti o contitolari, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del loro diritto di affissione sulla facciata esterna di un immobile e la condanna alla rimozione di un impianto citofonico, di tabelle pubblicitarie e di un lampioncino, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per un rapporto processuale, rigettato una parte delle domande e accolto solo in parte quella diretta contro uno dei convenuti, condannandolo a rimuovere la tabella pubblicitaria; aveva inoltre rigettato la riconvenzionale degli intervenuti. In appello la decisione era stata riformata solo sul governo delle spese, con compensazione parziale. Nel ricorso per cassazione l’attore soccombente deduceva: 1) violazione dei canoni ermeneutici e delle norme sulle servitù, per avere la Corte d’appello interpretato il titolo divisionale del 1983 come legittimante l’installazione del citofono; 2) violazione degli artt. 949 c.c. e 115 c.p.c., per aver ritenuto provata o notoria la collocazione dei cavi e l’originaria presenza del cancello; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per mancato esame di una fotografia asseritamente già prodotta in primo grado; 4) ancora violazione dell’art. 345 c.p.c. per la tardiva produzione di documenti ritenuti indispensabili e non acquisibili prima; 5) violazione delle norme sulle spese, per asserita duplicazione della condanna alle spese in favore di più gruppi di controparti; 6) violazione degli artt. 303, 306 e 112 c.p.c. per mancata dichiarazione di contumacia di alcune parti riassunte e per la condanna alle spese in favore di parti che non avevano proposto appello incidentale o avrebbero svolto difese meramente formali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le prime quattro doglianze, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove e non coglievano la ratio decidendi, osservando che l’interpretazione del titolo divisionale operata dal giudice di merito era plausibile e che la nuova disciplina dell’art. 345 c.p.c. precludeva la produzione in appello di nuovi documenti non dimostrati come non producibili prima per causa non imputabile. Le ultime due censure sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate: non vi era duplicazione delle spese, perché la Corte territoriale aveva regolato separatamente i rapporti processuali, e la riassunzione del processo interrotto non introduce un nuovo giudizio; inoltre, la costituzione in appello delle controparti era sufficiente a giustificare la loro partecipazione alla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l’impostazione della Corte d’appello sulla lettura del titolo costitutivo della servitù e sull’inammissibilità delle produzioni documentali tardive, rilevando anche che le censure sulle spese non dimostravano alcuna reale duplicazione della condanna. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun gruppo di controricorrenti, con distrazione in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363, 1063 e 1065 c.c.
Richiamati come canoni interpretativi del titolo costitutivo della servitù; la Corte afferma che il ricorso non indica specificamente quali canoni siano stati violati e si limita a contrapporre una diversa lettura del negozio, inammissibile in cassazione quando l’interpretazione di merito sia plausibile.
Invocato dal ricorrente in tema di azione negatoria, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non coglie la ratio della decisione d’appello.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova e al notorio; la Corte osserva che il giudice d’appello non ha fondato la decisione sul notorio, ma sulla diversa interpretazione del titolo e sulla mancata prova dell’epoca dell’installazione.
La nuova formulazione, applicabile ai giudizi con sentenza di primo grado pubblicata dopo l’11 settembre 2012, vieta in appello nuovi mezzi di prova e documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; non opera più il criterio dell’indispensabilità invocato dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale delle censure di violazione di legge relative sia all’interpretazione del titolo sia alle preclusioni istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per la doglianza sulla tardività della documentazione e sulla dedotta nullità processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo; in ogni caso, nella specie vi sarebbe una doppia conforme, con ulteriore limitazione alla censura.
Richiamato per evidenziare la limitazione al sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme.
Richiamati nel motivo sulle spese; la Corte ritiene corretta la regolazione adottata dal giudice di appello, che ha distinto i diversi rapporti processuali e applicato il criterio della soccombenza o della reciproca soccombenza.
Invocato dal ricorrente nel motivo sulle spese, ma non ritenuto idoneo a dimostrare una duplicazione della condanna.
Richiamati per contestare la mancata declaratoria di contumacia e la condanna alle spese nei confronti di alcune parti; la Corte ritiene le doglianze inammissibili o infondate, chiarendo che la riassunzione non dà vita a un nuovo processo e che la costituzione in appello delle parti è sufficiente ai fini della regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura contro l’interpretazione di un titolo negoziale o costitutivo di un diritto reale è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa senza indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato.
- Quando il giudice di merito fornisce una interpretazione plausibile e non implausibile del titolo, la Cassazione non può sostituire la propria lettura a quella adottata in sentenza, essendo preclusa una rivalutazione del merito.
- La nuova disciplina dell’art. 345 c.p.c. applicabile ai giudizi di appello con sentenza di primo grado pubblicata dopo l’11 settembre 2012 consente la produzione di nuovi documenti solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile; non basta invocarne l’indispensabilità.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, sollecitano una nuova valutazione del fatto e delle prove sono inammissibili in cassazione.
- In presenza di una "doppia conforme", la censura motivazionale è ulteriormente limitata e non può essere usata per ottenere una revisione del materiale probatorio.
- La regolazione delle spese va valutata in relazione ai distinti rapporti processuali tra le parti: non vi è duplicazione indebita se il giudice liquida le spese separatamente per posizioni processuali diverse e in coerenza con la soccombenza o la reciproca soccombenza.
- La riassunzione del processo interrotto non instaura un nuovo giudizio, ma riattiva il processo originario, con conseguente applicabilità delle regole processuali già operanti nel procedimento interrotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07523/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07525/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07526/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07531/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →