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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48746/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art.192, comma 2, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione circa la riconducibilità dei 44,60 g rinvenuti nel contatore Enel all'imputato, dedotta come mera sommatoria di elementi indiziari senza valutazione del grado di gravità, precisione e concordanza; (2) inosservanza dell'art.73, comma 1-bis, lett. a) e comma 4, d.P.R. n.309/90 e motivazione illogica sulla ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente (si contesta l'uso di elementi quali il dato ponderale di ~50 g, la bilancia, la suddivisione in dosi e le condizioni economiche e detentive dell'imputato come insufficienti a provare lo spaccio); (3) inosservanza dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90 e illogicità nel non riconoscere la lieve entità della fattispecie; (4) violazione degli artt.62-bis, 63, 99, 133 c.p. e mancanza di motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la valutazione dei precedenti ai fini della pena e della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla base della trattazione scritta e delle conclusioni del Procuratore generale, la Corte ha ritenuto i primi tre motivi o generici o manifestamente infondati: il primo motivo è stato considerato generico rispetto all'attribuzione della sostanza, correttamente desunta dall'appostamento e dall'osservazione dell'imputato armeggiare sulla cassetta Enel; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il giudice di merito ha valutato complessivamente e motivatamente la destinazione allo spaccio tenendo conto del numero potenziale di dosi (circa 294,6), presenza di bustine e bilancino, incompatibilità economica e la detenzione domiciliare; il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato in relazione alla corretta esclusione della lieve entità considerati il dato ponderale, la restrizione cautelare e il coinvolgimento di un coimputato; il quarto motivo è una censura generica al potere discrezionale del giudice di merito sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per contestare la motivazione inerente la valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha ritenuto sufficiente la motivazione di merito che ha collegato gli elementi probatori all'attribuzione della sostanza.

  • art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 1-bis, lett. a) d.P.R. 309/1990

    Riferito alla fattispecie di detenzione ai fini di spaccio; la Corte richiama che la destinazione a spaccio va valutata dal giudice di merito in base a circostanze oggettive e soggettive e che la cassazione sindaca solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990

    Norma sanzionatoria cui è stato ritenuto conforme l'accertamento della detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato che l'insieme degli indizi motivatamente valutati giustifica la sussistenza del reato nella forma contestata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Prevede l'istituto della 'lieve entità'; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della lieve entità per il peso complessivo, le modalità di detenzione e le circostanze fattuali, sulla base della valutazione di merito.

  • artt. 62-bis, 63, 99, 133 cod. pen.

    artt. 62-bis, 63, 99, 133 c.p.

    Richiamati dal ricorrente per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena; la Corte ha considerato tali censure come generiche, sottolineando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della gravità, del profilo soggettivo e della recidiva, sindacabile in cassazione solo per motivazione apparente o illogica.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    art. 23, comma 8 d.l. 137/2020

    Norma procedurale che disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; applicata per la trattazione scritta del ricorso in mancanza di richiesta di discussione orale.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 (Gjoika)

    Sez. 4, n. 7191/2018 (Gjoika)

    Principio richiamato sul fatto che la valutazione della destinazione della droga va fatta dal giudice di merito con riferimento a tutte le circostanze oggettive e soggettive e che la Cassazione interviene solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • La destinazione dello stupefacente (consumo personale vs spaccio) va valutata complessivamente dal giudice di merito sulla base di indici oggettivi e soggettivi (peso, numero potenziale di dosi, confezionamento, bilancino, luogo di rinvenimento, condizioni economiche e restrizioni detentive); la Cassazione sindaca solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • La mera sommatoria di elementi indiziari può essere idonea a fondare una convincente decisione di merito se il giudice valuta e motiva il grado di gravità, precisione e concordanza degli indizi; censure generiche sulla somma degli indizi sono inammissibili.
  • L'esclusione della 'lieve entità' ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 si fonda su un giudizio complessivo che considera il dato ponderale insieme alle modalità di detenzione e alle circostanze (p.es. restrizioni custodiali e coinvolgimento di terzi), non su un unico elemento isolato.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della recidiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione può intervenire solo se emerge una motivazione apparente o manifestamente illogica.
  • Le censure che si limitano a riproporre questioni di fatto senza specificare in che cosa consista l'illogicità o la carenza motivazionale sono, di regola, inammissibili in Cassazione.

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