Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16564/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi finitimi. I resistenti in primo grado agirono per ottenere la dichiarazione di irregolarità di luci aperte sull'immobile delle controparti e di illegittimità di finestre-vedute prospicienti il loro giardino, con richiesta di eliminazione della veranda e chiusura delle vedute. Il tribunale accolse la domanda, ordinando anche la regolarizzazione delle luci ex artt. 901 e 902 c.c. La soccombente propose appello deducendo: 1) l'esistenza di un giudicato esterno derivante da precedente contenzioso sulle distanze tra costruzioni, che avrebbe già implicato l'accertamento della legittimità della veduta; 2) la sussistenza di una servitù di veduta acquistata ab immemorabili o per destinazione del padre di famiglia, con conseguente impossibilità di ordinare la chiusura delle aperture; 3) l'erronea adesione del giudice di merito alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; 4) l'erronea condanna alla regolarizzazione delle luci. La Corte d'appello rigettò l'appello principale e accolse quello incidentale sulle spese di C.T.U. In Cassazione furono riproposti quattro motivi: violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per il preteso giudicato esterno; violazione degli artt. 901, 902, 907 e 873 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. per la ritenuta irrilevanza del precedente giudicato; violazione degli artt. 2697 e 905 c.c. per l'onere della prova del diritto di mantenere le vedute; violazione dell'art. 116 c.p.c. per la valutazione delle prove e per il mancato riconoscimento dell'immemorabile. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto, rilevando che il precedente giudizio sulle distanze tra costruzioni non aveva accertato la legittimità della veduta e che, in tema di azione per eliminazione di vedute illegittime, grava sul convenuto l'onere di provare il titolo legittimante dell'apertura; ha inoltre escluso che il mero possesso ultratrentennale o ab immemorabili basti senza prova adeguata, anche perché l'immemorabile non opera nei rapporti privatistici del codice vigente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto l'eccezione di giudicato esterno, riconosciuto la mancanza di prova di una servitù di veduta legittimamente acquistata e ritenuto legittimo l'ordine di eliminazione delle vedute e di regolarizzazione delle luci. Ha anche dato atto della soccombenza della ricorrente sulle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera solo entro i limiti oggettivi del decisum precedente; nel caso concreto il precedente giudizio sulle distanze tra costruzioni non precludeva l'azione successiva sulle vedute illegittime perché diverso era l'oggetto dell'accertamento.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale viene richiamato come parametro per verificare se una precedente decisione abbia stabilizzato l'accertamento, ma qui la stabilizzazione non riguardava la legittimità della veduta.

  • art. 901 c.c.

    Disciplina le luci: il giudice ha confermato la necessità di renderle conformi alle prescrizioni di legge.

  • art. 902 c.c.

    Riconosce il diritto di regolarizzare le luci; non può essere qualificato come atto emulativo vietato.

  • art. 905 c.c.

    Per le vedute poste a distanza inferiore a quella legale, chi ne pretende il mantenimento deve provare il titolo legittimante della servitù.

  • art. 907 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma sulle distanze dalle vedute, ma la Corte esclude che il relativo accertamento implichi necessariamente la previa decisione sulla legittimità della veduta.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato in ricorso insieme alla disciplina delle distanze, ma ritenuto non decisivo ai fini del giudicato esterno invocato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del titolo di mantenimento della veduta grava sulla parte che intende conservare l'apertura.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza denunciare l'utilizzo di prove illegali o la violazione delle regole sulla prova legale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata sulla corretta censura in cassazione in materia di valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene applicato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno preclude soltanto la riproposizione della medesima questione nei limiti dell'oggetto effettivamente deciso; un precedente giudizio sulle distanze tra costruzioni non comporta, di per sé, l'accertamento della legittimità di una veduta e non impedisce un'azione successiva volta a farne dichiarare l'illegittimità.
  • L'azione diretta a ottenere l'eliminazione di luci o vedute illegittime è distinta dall'azione sul rispetto delle distanze tra costruzioni: la prima tutela il proprietario dall'indiscrezione del vicino, la seconda tutela interessi di salubrità, igiene, decoro e sicurezza degli abitati.
  • Chi resiste alla domanda di chiusura o regolarizzazione di una veduta a distanza illegale deve provare il titolo legittimante del mantenimento dell'apertura, sia esso negoziale o originario; la mera preesistenza di fatto dell'apertura non basta.
  • La deduzione dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia o per possesso di lunga durata deve essere specificamente allegata e provata; non è sufficiente un richiamo assertivo a situazioni risalenti o documenti non idonei a dimostrare l'origine del diritto.
  • La censura in cassazione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, disapplicato prove legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi che avrebbero richiesto valutazione; non è sufficiente contestare la mera ponderazione del materiale istruttorio.
  • L'istituto dell'immemorabile non può essere invocato nei rapporti privatistici disciplinati dal codice civile vigente come autonomo titolo di acquisto della servitù, essendo ormai circoscritto ai rapporti di diritto pubblico, in particolare ai beni demaniali.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.