Cassazione Civile, Ordinanza n. 06256/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società che gestiva un supermercato contestava a un istituto di credito di avere ricevuto, tramite servizio di posta pneumatica e cassa continua, i bossoli contenenti contante e le distinte dei cassieri senza segnalare tempestivamente le difformità tra il denaro effettivamente versato e gli importi indicati nei moduli. Secondo la società, la banca avrebbe assunto, nel rapporto collegato al conto corrente intestato a un soggetto terzo che curava la tesoreria, una prestazione accessoria consistente nella conta del denaro e nella comunicazione immediata di eventuali ammanchi, omettendola e così consentendo il protrarsi di sottrazioni di contante per un importo complessivo di oltre 498 mila euro. In cassazione venivano dedotti: violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1372, 1362 e 1370 c.c., per avere la Corte d'appello escluso l'esistenza di un obbligo contrattuale della banca e per non avere valorizzato asserite ammissioni difensive e il comportamento successivo delle parti; violazione dell'art. 1411 c.c. per mancato riconoscimento di un contratto a favore di terzo a beneficio della società che gestiva il supermercato; violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 91 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i primi due motivi: non vi era violazione del principio di non contestazione, poiché la ricorrente aveva valorizzato solo una parte delle difese avversarie senza considerare che la banca aveva comunque negato un obbligo contrattuale verso la società gestore del supermercato; inoltre, le censure sull'interpretazione del contratto non indicavano in modo specifico quale comportamento successivo dovesse essere considerato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito e delle prove, sollecitando una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella della corte territoriale. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della censura, non essendo stata dimostrata l'avvenuta deduzione in appello della doglianza sulle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo è stato escluso quando la censura non investe una questione effettivamente trattata dal giudice di merito oppure quando si pretende di far valere per la prima volta in cassazione una questione nuova.
Il principio di non contestazione non consente di valorizzare solo la parte delle difese avversarie favorevole alla propria tesi, omettendo il resto del contenuto difensivo.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ha ravvisato violazione utile a fondare l'esistenza dell'obbligo contrattuale invocato.
La ricorrente non ha indicato in modo specifico elementi interpretativi diversi da quelli già esaminati, sicché la censura è stata ritenuta non idonea a scardinare l'interpretazione del contratto.
Richiamato quale criterio interpretativo, ma senza un'autonoma e specifica dimostrazione della sua violazione.
La Corte d'appello aveva escluso, e la Cassazione ha condiviso indirettamente l'impostazione, che nel contratto vi fosse una pattuizione qualificabile come contratto a favore di terzo in favore della società ricorrente.
La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché formulata come questione nuova non dimostrata come già dedotta in appello.
art. 13 comma 1 quater, DPR 115 del 2002
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la parte non può fondare la doglianza sul principio di non contestazione selezionando solo i passaggi delle difese avversarie a sé favorevoli e omettendo quelli contrari, dovendo la valutazione riguardare il complesso delle allegazioni.
- La violazione dei criteri di interpretazione del contratto non può essere dedotta in modo generico: occorre indicare specificamente quale comportamento delle parti o quale elemento ermeneutico sia stato trascurato e perché esso conduca a una diversa ricostruzione del contenuto negoziale.
- La qualificazione di un rapporto come contratto a favore di terzo non può essere affermata sulla base di mere evidenze indiziarie o di una diversa lettura del materiale probatorio, quando il ricorso in cassazione miri in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove, nemmeno se riferite alle spese di lite, se il ricorrente non dimostra in modo puntuale di averle già sottoposte al giudice di merito e non ne indica luogo e modo di deduzione.
- L'assenza di un'obbligazione contrattuale espressamente o inequivocamente assunta impedisce di imputare alla banca una responsabilità per la mancata segnalazione di ammanchi, quando la prestazione sia stata svolta solo come attività di cortesia o a beneficio di un diverso soggetto contrattuale.
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