Cassazione Civile, Ordinanza n. 29630/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una creditrice nei confronti di una società. La società propose opposizione a decreto ingiuntivo, ma il tribunale la dichiarò inammissibile perché l’atto di opposizione era stato notificato oltre il termine perentorio di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c.: una prima notifica era stata eseguita tempestivamente presso l’indirizzo del procuratore domiciliatario risultante dall’albo professionale, ma l’ufficiale giudiziario aveva riferito che il destinatario si era trasferito; la notifica era poi stata reiterata il giorno successivo all’indirizzo effettivo indicato negli atti, ormai però oltre il termine. In appello la società sostenne che la prima notifica dovesse considerarsi idonea, perché effettuata all’indirizzo del domiciliatario risultante dall’albo, che l’eventuale errore non fosse a essa imputabile e che, comunque, la successiva reiterazione e la costituzione della controparte avessero sanato la nullità. In cassazione la società denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 645, 638, 156, 161, 170 e 153, comma 2, c.p.c., degli artt. 3 e 7 l. 247/2012, dell’art. 70 codice deontologico forense e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo la prevalenza del domicilio professionale risultante dall’albo e l’effetto sanante della costituzione della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le notificazioni non elettroniche devono eseguirsi presso il domicilio eletto risultante dagli atti del processo, se compreso nella circoscrizione del giudice, e che tale indicazione prevale sulle diverse risultanze dell’albo professionale. Nel caso concreto, poiché negli atti era già correttamente indicato l’indirizzo presso cui la notifica avrebbe dovuto essere eseguita, la scelta di notificare a un diverso indirizzo è stata posta a rischio del notificante; pertanto non ricorreva un errore scusabile né una rimessione in termini automatica, mancando i presupposti dell’affidamento incolpevole e della condotta diligente della parte notificante. La Corte ha inoltre escluso che la costituzione della controparte potesse sanare il mancato rispetto del termine perentorio di opposizione, trattandosi di requisito di ammissibilità da verificare ex ante. Conseguentemente, oltre al rigetto, la società è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il termine di quaranta giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio e la sua inosservanza comporta inammissibilità dell’opposizione
richiamato dal ricorrente per la disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato dal ricorrente in tema di procedimento monitorio
invocato per la sanatoria delle nullità processuali, ma ritenuto non operante per il mancato rispetto del termine perentorio
invocato in tema di nullità e impugnazioni
la notificazione al procuratore costituito deve essere eseguita presso il domicilio eletto risultante dagli atti
richiamato in relazione alla rimessione in termini, ammessa solo al ricorrere di un errore scusabile e di una condotta diligente
richiamato dal ricorrente in tema di organizzazione e domicilio professionale dell’avvocato
richiamato dal ricorrente in tema di domicilio professionale dell’avvocato
art. 70 codice deontologico forense
richiamato dal ricorrente, ma considerato irrilevante ai fini della tempestività processuale
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente senza effetto decisivo
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente senza effetto decisivo
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente senza effetto decisivo
la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata
la conformità tra proposta e decisione finale è stata letta come indice tipizzato di abuso del processo, con condanna aggravata e pagamento in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle notificazioni non telematiche destinate al procuratore costituito, prevale il domicilio eletto risultante dagli atti del processo, se validamente indicato, rispetto alle diverse risultanze dell’albo professionale.
- Se la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per errore o mutamento del domicilio indicato, la conservazione degli effetti della prima richiesta di notifica presuppone che il notificante si attivi con immediatezza e con la massima diligenza per completare il procedimento notificatorio.
- La rimessione in termini per errore scusabile richiede sia un elemento oggettivo idoneo a ingenerare confusione sia una condotta diligente della parte che notifichi; in mancanza, il ritardo resta imputabile al notificante.
- Il rispetto del termine perentorio per proporre opposizione a decreto ingiuntivo costituisce requisito di ammissibilità rilevabile d’ufficio e non è sanabile per effetto della costituzione della controparte.
- La scelta di notificare a un indirizzo diverso da quello emergente dagli atti processuali avviene a rischio del notificante e non può essere neutralizzata da un generico affidamento sulle risultanze dell’albo professionale.
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