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Sentenza

Sentenza del 11/09/2018 n. 852 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

REGISTRO - IPOTECARIE - CATASTALI - Agevolazione acquisto prima casa - Nella "superficie utile complessiva" rientrano anche i muri perimetrali e divisori - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la revoca delle agevolazioni fiscali "prima casa" applicate all'acquisto di un immobile sito in Roseto degli Abruzzi. Sosteneva, da un lato, che l'avviso di liquidazione fosse nullo per difetto di notificazione e motivazione e, dall'altro, che l'immobile non fosse di lusso, poiché la superficie utile abitabile sarebbe stata pari a 227 mq, quindi inferiore al limite di 240 mq previsto dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. La superficie di 227 mq era stata calcolata escludendo anche i muri perimetrali e divisori. Il contribuente invocava inoltre l'applicazione della disciplina sopravvenuta, collegata alla categoria catastale, essendo l'immobile classificato A/7.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, quale giudice del rinvio, ha rigettato l'appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto ormai coperte da giudicato le questioni relative alla notificazione e alla motivazione dell'avviso. Ha inoltre dichiarato inammissibile, nel giudizio di rinvio, la richiesta di applicare la disciplina sopravvenuta del D.Lgs. n. 23 del 2011, poiché la Corte di Cassazione aveva delimitato il rinvio alla sola verifica della superficie dell'immobile e la normativa era già vigente al momento della pronuncia rescindente. Nel merito, ha stabilito che nella "superficie utile complessiva" prevista dal D.M. 2 agosto 1969 devono essere inclusi i muri perimetrali e divisori; devono essere sottratti soltanto balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina. La superficie risultava quindi pari a circa 288-289 mq, superiore al limite di 240 mq: l'immobile era di lusso e la revoca dell'agevolazione era legittima. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese dei vari gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 1, nota II-bis, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986

    Esclude dalle agevolazioni "prima casa" gli immobili qualificabili come abitazioni di lusso secondo la disciplina applicabile.

    La norma costituisce la base dell'agevolazione prima casa e della sua revoca quando l'immobile possiede caratteristiche di lusso.

  • Art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072

    La superficie utile complessiva superiore a mq. 240 costituisce caratteristica di lusso.

    Nel calcolo della superficie utile complessiva si includono i muri perimetrali e divisori. Si sottraggono esclusivamente balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011

    Ha modificato i criteri di individuazione degli immobili esclusi dall'agevolazione, collegandoli alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso concreto la sua applicazione è stata ritenuta preclusa dai limiti del giudizio di rinvio e dal giudicato implicito.

  • Art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e artt. 392 e 394 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio ha struttura chiusa: non possono essere proposte nuove domande, nuove eccezioni o conclusioni diverse da quelle delimitate dalla sentenza di annullamento.

  • Art. 3 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801

    Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

    La definizione, utilizzata in materia edilizia e di condono, non è applicabile al calcolo della superficie utile complessiva rilevante per l'agevolazione prima casa.

  • Art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È stato richiamato per la determinazione e la riduzione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale utilizza la nozione di "superficie utile complessiva", non si deve automaticamente applicare la nozione edilizia di superficie netta abitabile: salvo diversa previsione, i muri perimetrali e divisori possono rientrare nel calcolo.
  • Le agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente: non è consentito estenderne l'ambito applicativo utilizzando definizioni proprie di altri settori, come quello del condono edilizio.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi rigorosamente ai limiti fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione e non può introdurre nuove questioni o riesaminare punti già coperti da giudicato.
  • Lo ius superveniens può applicarsi nel giudizio di rinvio solo se realmente incidente sulla materia ancora controversa e non precluso dal giudicato; se la norma era già vigente quando la Cassazione ha pronunciato, il giudice del rinvio non può usarla per ampliare l'oggetto del giudizio.
  • Per verificare se un immobile superi una soglia dimensionale prevista dalla normativa fiscale, è essenziale utilizzare il criterio di misurazione specificamente previsto da quella disciplina, documentando analiticamente quali superfici debbano essere incluse o escluse.

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