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Sentenza

Sentenza del 11/09/2018 n. 810 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, avente a oggetto diverse linee elettriche ad alta tensione. L'ente sosteneva che le linee elettriche, i tralicci e le opere di sostegno fossero assoggettabili all'ICI, contestava l'ammissibilità del ricorso originario e lamentava l'omessa pronuncia sull'asserito abuso del diritto da parte della società.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha respinto integralmente l'appello e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che le linee elettriche non fossero assoggettabili all'ICI perché non è possibile attribuire loro una rendita catastale e perché non presentano una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo. Ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni sull'inammissibilità del ricorso e sull'omessa pronuncia in materia di abuso del diritto, precisando che tale questione non poteva integrare successivamente la motivazione dell'accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio

    La disposizione è stata richiamata dal Comune per sostenere la rilevanza catastale delle linee elettriche. Il giudice ha però escluso che esse possiedano un'autonoma capacità reddituale tale da consentire l'attribuzione di una rendita catastale.

  • Art. 1, comma 540, della legge n. 311 del 2004

    I fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso

    La norma non è stata ritenuta sufficiente a rendere imponibili le linee elettriche, poiché l'assoggettamento all'ICI presuppone comunque la possibilità di determinare una rendita catastale.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2008

    La quantificazione della rendita catastale per componenti accessorie di un'unità produttiva richiede una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo. Secondo il giudice, tali requisiti non ricorrono nelle linee elettriche.

  • Circolare dell'Ufficio del Territorio n. 6 del 2012

    La circolare assimila le linee elettriche alle reti stradali, idriche, fognarie, di trasporto dati e ai metanodotti, caratterizzati da finalità di trasporto e servizio alla collettività. Tali reti, pur potendo essere oggetto di rappresentazione catastale o censimento in partita speciale, non sono necessariamente dotate di una rendita catastale autonoma.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Il dovere del giudice di pronunciarsi riguarda la domanda proposta e non si estende necessariamente a ogni argomentazione o eccezione difensiva. Nel caso concreto, non vi era quindi obbligo di esaminare separatamente l'asserito abuso del diritto.

Massime di principio

  • Per assoggettare un bene all'ICI o a un'imposta patrimoniale fondata sulla rendita catastale non è sufficiente che il bene sia fisicamente stabile o strutturalmente connesso al suolo: deve essere possibile attribuirgli una rendita catastale autonoma.
  • Le infrastrutture destinate al trasporto o al servizio della collettività, come le linee elettriche e le reti analoghe, possono essere escluse dall'imposizione quando non presentano una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo.
  • La qualificazione catastale di una struttura deve essere valutata considerando la sua funzione concreta e la possibilità di produrre un reddito proprio, non soltanto la sua consistenza materiale.
  • Il giudice può interpretare la domanda in base al contenuto complessivo del ricorso, anche se il contribuente ha utilizzato una formula inesatta, come 'nullità' anziché 'annullamento'.
  • L'amministrazione non può integrare durante il processo la motivazione di un avviso di accertamento introducendo per la prima volta elementi ulteriori, come l'abuso del diritto, non indicati nell'atto impositivo.
  • Le eccezioni difensive dell'ente impositore non determinano necessariamente un obbligo di pronuncia separata, soprattutto quando costituiscono soltanto argomentazioni aggiuntive e non vere eccezioni in senso proprio o questioni pregiudiziali.

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