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Sentenza

Sentenza del 11/09/2018 n. 563 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cooperativa ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui erano state richieste maggiori imposte per IRES pari a 39.544,00 euro, IRAP pari a 6.186,00 euro e IVA pari a 4.714,00 euro, oltre a sanzioni e interessi. L'appello è stato però notificato all'Agenzia delle Entrate tramite un servizio di posta privata anziché tramite Poste Italiane.

La decisione

La Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo inesistente e non sanabile la notificazione effettuata mediante un operatore postale privato. In base alla disciplina applicabile, le notificazioni degli atti giudiziari e tributari restano riservate al fornitore del servizio postale universale. La contribuente è stata quindi dichiarata definitivamente decaduta dalla possibilità di impugnare la sentenza di primo grado ed è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 1.450,00 euro.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 261 del 1999

    Per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane S.p.A. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982.

    La norma mantiene riservate al fornitore del servizio postale universale le notificazioni postali degli atti giudiziari, compresi gli atti tributari sostanziali e processuali, nonostante la liberalizzazione dei servizi postali.

  • Legge n. 890 del 1982

    Disciplina le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari; le notificazioni degli atti tributari processuali rientrano nell'ambito delle notificazioni soggette alla riserva prevista dalla normativa postale.

  • Art. 1, lettera i), d.lgs. n. 261 del 1999

    La funzione probatoria attribuita agli invii raccomandati non consente di equiparare, ai fini delle notificazioni giudiziarie, un servizio postale privato privo della necessaria legittimazione al servizio postale universale.

  • D.lgs. n. 261 del 1999, come modificato in attuazione della direttiva 97/67/CE

    La liberalizzazione dei servizi postali non ha eliminato la riserva esclusiva relativa agli invii raccomandati connessi a procedure amministrative e giudiziarie.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la notificazione di un ricorso o di un appello tramite un operatore postale privato può essere considerata inesistente e non semplicemente nulla.
  • Quando la notificazione è inesistente, non opera la sanatoria derivante dalla costituzione in giudizio della controparte o dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • Per evitare la decadenza dall'impugnazione, gli atti tributari giudiziari notificati a mezzo posta devono essere affidati al soggetto abilitato dalla normativa, tradizionalmente Poste Italiane quale fornitore del servizio postale universale.
  • La notificazione effettuata con un mezzo non autorizzato può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se l'atto è stato spedito entro il termine previsto.
  • La parte che perde per un vizio di notificazione può essere condannata anche al pagamento delle spese del grado di giudizio.

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