Cassazione Penale, Sentenza n. 32153/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 21/02/2025, con cui era stata revocata la misura cautelare in carcere applicata a Vito De Vita per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il motivo principale del ricorso è che l'ordinanza sarebbe viziata da mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, essendosi il Tribunale di Palermo omesso di confrontarsi con la corposa mole di elementi indiziari emersi nell'istruttoria dibattimentale e che avevano portato, nel merito, alla condanna del prevenuto dal Tribunale di Marsala. In particolare il Pubblico Ministero censura la valutazione delle intercettazioni e delle perizie foniche che, a suo avviso, non sono state adeguatamente considerate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione sia limitato e non consenta una rivalutazione dei fatti o la sostituzione del criterio di valutazione adottato dal giudice di merito, salvo che la motivazione non presenti vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di elementi essenziali. Nel caso concreto, il Tribunale di Palermo aveva spiegato la propria decisione: le perizie avevano escluso il riferimento a una somma e avevano individuato come interlocutore nelle frasi contestate Piero Di Natale e non il De Vita; residuava quindi solo la mera contiguità temporale dei contatti fra De Vita e Di Natale, insufficiente da sola a fondare la gravità indiziaria. Questa argomentazione non è stata ritenuta manifestamente illogica né omissiva dalla Corte di cassazione. Inoltre la Corte ha ricordato la distinzione tra giudizio cautelare e giudizio di cognizione, motivo per cui l'esito differente del processo penale di merito (sentenza di condanna) non impedisce la revoca della misura cautelare quando il giudice del riesame ne ritenga venuto meno il presupposto.
Norme richiamate
norma invocata dalla difesa per il reclamo contro l'ordinanza del Tribunale procedente; attiene al rimedio esperibile contro le misure cautelari nel dibattimento
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
titolo di reato (illecito concernente sostanze stupefacenti) per cui era stata applicata la misura cautelare al prevenuto
aggravante legata all'associazione di tipo mafioso contestata congiuntamente al reato di stupefacenti
Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
giurisprudenza richiamata per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte di cassazione verifica soltanto la presenza di un apparato argomentativo logico e non può rivedere i fatti o scegliere una diversa ricostruzione più plausibile
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
ulteriore richiamo giurisprudenziale che precisa l'inammissibilità di censure che chiedano una diversa valutazione della persuasività o del peso probatorio della prova quando non emergano vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione
Principio della distinzione fra giudizio cautelare e giudizio di cognizione
principio affermato in sentenza: i criteri e gli esiti del giudizio cautelare (che incidono sullo status libertatis) sono autonomi rispetto al giudizio di merito; una sentenza di condanna definitiva prevale nell'iter processuale, ma non impedisce la revoca della misura cautelare se il giudice del riesame ritiene venuti meno i presupposti
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione della prova: il controllo è limitato a verificare la presenza di una motivazione logicamente sostenuta e priva di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissioni essenziali.
- In sede cautelare il giudice può arrivare a valutazioni differenti rispetto al giudice di merito; l'esistenza di una sentenza di condanna non è di per sé idonea a negare la possibilità di revoca della misura cautelare.
- Perché un ricorso in cassazione avverso motivazione di giudice del riesame sia ammissibile/accoglibile è necessario dimostrare vizi di motivazione evidenti e macroscopici (manifesta illogicità o omissione di elementi essenziali), non una semplice divergenza di valutazione probatoria.
- Le perizie (es. foniche) possono incidere decisivamente sul giudizio cautelare se modificano l'identificazione degli interlocutori o il contenuto probatorio delle intercettazioni: in questi casi la revoca della misura cautelare può essere giustificata.
- Nel valutare la gravità indiziaria non basta la mera contiguità temporale di contatti tra indiziato e soggetti coinvolti nell'illecito; sono necessari elementi di validazione complementari (osservazioni, servizi, riscontri oggettivi) che diano consistenza alla ricostruzione indiziaria.
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