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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32219/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento relativo al canone per occupazione di spazi e aree pubbliche per l'anno 2009. In primo grado l'impugnazione era stata accolta e la controparte era stata anche condannata al pagamento di euro 10.000 a titolo risarcitorio per lite temeraria. In appello la decisione è stata riformata: la Corte d'appello ha escluso che ricorressero i presupposti della responsabilità per lite temeraria, ritenendo che la domanda proposta fosse generica e, soprattutto, che non fosse stata fornita prova dei danni lamentati. La società soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 96, comma 3, c.p.c. e 2907 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe alterato il thema decidendum, trattando la condanna come fondata sul comma 1 dell'art. 96 anziché sul comma 3, con conseguente omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma; 2) violazione degli artt. 96, comma 3, e 113 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente interpretato la sentenza di primo grado e avesse impropriamente ricercato l'intenzione del giudice anziché il contenuto oggettivo della pronuncia; 3) violazione degli artt. 96 e 115 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello non avrebbe valorizzato la non contestazione circa l'elemento soggettivo della responsabilità e che danno ed equità ricorrono in ogni ipotesi di art. 96 c.p.c.; 4) violazione del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, artt. 4 e ss., in punto di liquidazione delle spese, perché la fase decisoria sarebbe mancata, non essendo la controparte comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni né avendo depositato memorie o nota spese; 5) violazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avrebbe trascurato la gravità della condotta processuale della controparte e l'inadeguatezza della sola liquidazione delle spese a ristorare i danni subiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e dell'interpretazione della statuizione di primo grado, attività non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse correttamente ricostruito la condanna di primo grado come riferita alla responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c., escludendo in ogni caso la prova dei danni. Ha poi escluso il vizio di omesso esame di fatti decisivi, osservando che non era stato indicato alcun fatto decisivo realmente trascurato. Quanto al quarto motivo, la Corte ha affermato che la fase decisoria comprende una serie di attività non limitate alla sola discussione orale o al deposito di memorie, e che nel caso concreto la fase vi era stata; inoltre, la liquidazione delle spese entro i parametri tabellari non è sindacabile in cassazione se non nei casi di scostamento ulteriormente motivato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e, in mancanza di difese dell'intimata, non sono state liquidate spese di legittimità; è stato invece dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità per lite temeraria richiede, secondo la fattispecie richiamata, un accertamento distinto; il terzo comma è ricondotto a un abuso dello strumento processuale, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto la statuizione di primo grado fosse riferibile a tale ipotesi. In ogni caso la domanda risarcitoria va sorretta dalla prova dei danni allegati, ove si invochi la responsabilità ex comma 1.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta perché il giudice d'appello ha interpretato la statuizione di primo grado senza introdurre una diversa domanda o una ratio autonoma non devoluta.

  • art. 113 c.p.c.

    L'interpretazione della pronuncia di primo grado deve riguardare il contenuto oggettivo della decisione e non la ricerca dell'intenzione soggettiva del giudice; la doglianza è stata però ritenuta non decisiva nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di non contestazione è stata esclusa, poiché la ricorrente non ha dimostrato che i fatti rilevanti fossero rimasti incontestati in modo decisivo rispetto alla prova dei danni.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge e omesso esame sono state considerate, in più punti, un tentativo di ottenere un riesame del fatto non consentito in cassazione.

  • d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    artt. 4 e ss.; art. 11; allegato A

    La fase decisoria comprende varie attività processuali, non solo la precisazione delle conclusioni o la discussione orale; la sua liquidazione non richiede che le parti abbiano svolto tutte le specifiche attività elencate a titolo esemplificativo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1-bis

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2907 c.c.

    La norma è stata evocata dalla ricorrente ma non ha assunto un ruolo autonomo nella decisione, che si è concentrata sulla corretta qualificazione della statuizione e sulla prova dei danni.

Massime di principio

  • In tema di lite temeraria, la qualificazione della statuizione di primo grado va ricostruita sulla base del suo contenuto oggettivo; non è sufficiente valorizzare formule generiche se la pronuncia non richiama espressamente la diversa ipotesi normativa.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a contestare l'interpretazione del giudice di merito o a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, quando la doglianza è sostanzialmente diretta a rimettere in discussione la ricostruzione della decisione impugnata.
  • La domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata richiede, quando si invochi la fattispecie fondata sul danno, l'allegazione e la prova dei pregiudizi lamentati e del loro ammontare, non essendo sufficiente una prospettazione generica.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente indichi un fatto storico, discusso tra le parti, effettivamente trascurato e potenzialmente idoneo a mutare l'esito della lite.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la fase decisoria non coincide soltanto con la discussione orale o con il deposito di memorie, ma comprende una pluralità di attività connesse alla definizione del giudizio; la sua liquidazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del superamento dei parametri o di specifiche anomalie motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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