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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35905/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha quindi condannato il Comune ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente comunale, inquadrato nella categoria D1 e assegnato al servizio di Polizia Municipale, aveva ottenuto in primo e secondo grado una decisione favorevole: il Comune era stato condannato ad adibirlo a mansioni coerenti con la categoria di appartenenza o comunque vicarie/collaborative con il Comandante, nonché al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, al rimborso di spese mediche e al risarcimento del danno non patrimoniale. Il Comune aveva impugnato la sentenza d’appello deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il lavoratore non avesse provato né il danno non patrimoniale né il nesso causale e che la Corte d’appello avesse impropriamente fondato la prova sulla CTU medico-legale, senza poter demandare al consulente l’accertamento del danno. Con il secondo motivo aveva denunciato violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulle critiche mosse alla CTU e sulla quantificazione del danno già svolte in appello. Tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d’appello era stata pubblicata il 12 aprile 2018 e, trattandosi di giudizio iniziato nel 2013, si applicava il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.; il ricorso per cassazione era stato notificato l’8 novembre 2018, oltre il termine, senza operare la sospensione feriale nei giudizi di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, invocata dal ricorrente per sostenere la mancanza di prova del danno e del nesso causale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e alla pretesa errata utilizzazione della CTU come fonte di prova del danno.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Invocato come vizio di legittimità per violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Invocato come vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un asserito difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato / omessa pronuncia sulle doglianze di appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione e il contenuto della sentenza impugnata.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato per individuare il termine lungo per proporre impugnazione; la Corte afferma che, poiché il giudizio era iniziato nel 2013, il termine era di sei mesi nella versione riformata dalla L. n. 69/2009.

  • L. n. 69/2009

    Richiamata come disciplina applicabile ratione temporis alla modifica dell’art. 327 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis, anche quando le censure prospettino violazioni di legge o vizi motivazionali potenzialmente rilevanti.
  • Nei giudizi di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini, sicché il termine per impugnare va computato senza tener conto del periodo feriale.
  • La verifica preliminare sulla tempestività dell’impugnazione precede l’esame dei motivi di ricorso e ne rende superflua la valutazione nel merito quando il ricorso sia tardivo.
  • L’invocazione della CTU non può di per sé sostituire l’onere della parte di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non è entrata nel merito per la tardività dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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