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Sentenza

Sentenza del 02/11/2023 n. 30497 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sul canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità relativo all'anno 2014 (avvisi di accertamento nn. 120 e 146 per € 770 e € 34.542) relativo ad impianti pubblicitari su suolo comunale. Dedotte violazioni eccesso di tariffazione, confusione tra CIMP e canone sostitutivo dell'ICP, violazione della riserva di legge, limiti tariffari stabiliti dal D.Lgs. 446/1997 art. 62 e la non corretta applicazione delle norme sui limiti percentuali di aumento delle tariffe

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente: Clear Channel non ha provato in modo idoneo e depositato in atti la propria derivazione dalla società parte nel giudizio di merito ((Omissis) Srl) né documentato il subentro/trasformazione richiesti. Perciò il ricorso non è stato esaminato nel merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore di (Omissis) Srl in liquidazione e del Comune di (Omissis) (€ 4.000 ciascuno + € 200 spese vive) e applicazione della disposizione del DPR n.115/2002 art.13, comma 1-quater per il versamento relativo al contributo unificato

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62

    presente nella motivazione e nel ricorso

    La sentenza di merito e i motivi di gravame dibattevano se il canone applicato fosse il CIMP (tributo sostitutivo dell'ICP) o un diverso canone che somma componente tributaria e canone di locazione; la Corte di legittimità non ha deciso sul merito ma i giudici di merito hanno ritenuto che il canone non fosse il CIMP ai sensi dell'art.62.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7

    I giudici di merito hanno ritenuto che il cumulo del canone con l'ICP fosse compatibile con la norma e che l'aumento applicato non violasse il limite invocato dalla ricorrente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12

    richiamato nella discussione sulle tariffe originarie

    Riferimento alla tariffazione dell'ICP originaria e al suo aggiornamento; la CTR ha ritenuto che non vi fosse sforamento delle maggiorazioni consentite.

  • Costituzione, art. 23

    richiamato nel ricorso (violazione della riserva di legge)

    La ricorrente deduceva violazione della riserva di legge in materia tributaria; la Corte di legittimità non ha esaminato il merito per inammissibilità procedurale.

  • Art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)

    norma procedurale invocata per i motivi di cassazione

    Fondamento delle censure per error in iudicando e procedendo; la Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di legittimazione attiva, evitando l'esame dei singoli motivi.

  • Art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c.

    richiamati nel ricorso per vizio di corrispondenza e principio di non contestazione

    Le censure procedurali sono state proposte ma non valutate nel merito a causa dell'inammissibilità per carenza documentale della legittimazione.

  • Art. 2697 c.c., art. 372 c.p.c., art. 378 c.p.c.

    richiamati nella decisione sulla prova della legittimazione e sulla documentazione da depositare

    La Corte ha richiamato il principio che chi invoca una situazione giuridica soggettiva attiva deve provarla (art.2697 c.c.) e ha richiamato la necessità di depositare in cassazione i documenti che attestano trasformazioni/fusioni o altro titolo di legittimazione (art.372 e art.378 c.p.c.).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    citato nel dispositivo relativo al contributo unificato

    Accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma che comporta il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi propone ricorso per cassazione pur non essendo stato parte nel giudizio di merito deve allegare e depositare la prova documentale del proprio subentro o della trasformazione societaria che giustifica la legittimazione; l'omissione di tale prova comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La qualificazione del canone applicato dal Comune (CIMP quale tributo sostitutivo o canone misto comprensivo di canone di locazione) è questione di merito che richiede esame del testo delle deliberazioni comunali e dei regolamenti attuativi: senza esame di tali atti non è possibile riformare le decisioni di merito.
  • Le censure su presunte violazioni dei limiti tariffari e della riserva di legge richiedono un esame puntuale delle norme invocate e delle tariffe praticate; tuttavia, la Corte di legittimità può non entrare nel merito se sussistono rilevi formali (es. legittimazione, mancanza di documenti).
  • In sede di impugnazione è essenziale depositare fin dall'atto introduttivo i documenti che attestano la capacità e la legittimazione processuale (verbali assembleari, atti di fusione/trasformazione, visure), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Nel contenzioso tributario relativo a tributi comunali, distinguere chiaramente tra componenti tributarie e canoni di locazione è cruciale: le delibere comunali e i regolamenti attuativi (previsti dalla normativa statale) determinano la natura giuridica dell'entrata e i relativi vincoli di legge.

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