Sentenza del 02/11/2023 n. 6180 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Cartella esattoriale - Società estinta - Cancellazione - Notifica al liquidatore - Legittimità entro 5 anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale n. 0972019006381**** notificata il 10/10/2019 alla ricorrente in qualità di ultimo legale rappresentante/liquidatore della società cancellata dal Registro delle imprese in data 05/12/2017. La pretesa derivava da controlli automatizzati sulle dichiarazioni modello Unico/SC e 770/S per l'anno d'imposta 2015 (art.36-bis DPR 600/1973 e art.54-bis DPR 633/1972): ritenute operate e non versate per 59,81 euro (periodo 06/2015) e un recupero di un credito IVA inesistente risultante da differenza tra versamenti dichiarati e versamenti effettivi (importi indicati nel processo), oltre a sanzioni e interessi. Motivi di impugnazione: inesistenza della notifica alla società estinta; illegittimità per mancata percezione di somme in bilancio di liquidazione; violazione degli artt. 6 e 7 L. 212/2000 e art.3 L.241/1990 per carenza di motivazione; errore nel calcolo degli interessi; illegittimità delle sanzioni ex art.8 D.Lgs. n.472/1997 in ragione dell'estinzione della società.
La decisione
La Corte di Giustizia di secondo grado ha rigettato l'appello principale della ricorrente (che chiedeva l'annullamento integrale della cartella) e ha altresì rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio (che contestava la decisione di primo grado di annullare le sanzioni). In sostanza è stata confermata la pretesa principale iscritta a ruolo (tributi e interessi) e sono state mantenute le statuizioni di primo grado che avevano annullato le sole sanzioni: la notificazione della cartella al liquidatore è stata ritenuta legittima in forza dell'art.28 D.lgs. n.175/2014 (fictio iuris per cinque anni dalla richiesta di cancellazione), mentre le sanzioni sono state annullate per effetto del principio di intrasmissibilità delle sanzioni previsto dall'art.8 D.Lgs. n.472/1997. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Disciplina l'estinzione della società; la cancellazione ha effetto civilistico, ma la sua efficacia ai fini fiscali è disciplinata in modo derogatorio da norme successive (art.28 D.lgs.175/2014).
art. 28 D.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Stabilisce una fictio iuris che, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, mantiene la societa' 'esistente' ai fini degli atti tributari e di riscossione; dunque notifiche e azioni esecutive rivolte alla societa' tramite l'ultimo rappresentante legale/liquidatore sono legittime entro tale termine.
art. 8 D.lgs. n. 472/1997
Prevede il principio di responsabilità personale e l'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie dalla persona giuridica a soci o liquidatori dopo l'estinzione; tale principio è stato applicato per annullare le sanzioni iscritte a ruolo.
art. 25 D.P.R. n. 602/1973
Definisce gli elementi essenziali del ruolo/cartella; la Corte ha ritenuto che la cartella contenga gli elementi vincolati richiesti dalla legge e non soffra del vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente.
art. 36-bis DPR n. 600/1973
Norma che disciplina i controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi; è l'origine del controllo che ha rilevato le ritenute non versate.
art. 54-bis DPR n. 633/1972
Norma che disciplina i controlli automatizzati in materia IVA; è l'origine del recupero del presunto credito IVA inesistente.
art. 6 e art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamate dalla ricorrente per dedurre vizi di motivazione e di formale comunicazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure perché la cartella ha contenuto vincolato e le modalità di calcolo degli interessi sono previste per legge.
art. 3 L. n. 241/1990
Richiamato in relazione al principio di buon andamento e motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che la cartella soddisfi i requisiti essenziali.
Massime di principio
- La cancellazione richiesta dal Registro delle imprese non impedisce l'esercizio dei poteri di accertamento e riscossione dell'Amministrazione finanziaria nei cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione: entro tale periodo l'ente 'estinto' conserva efficacia processuale e può ricevere notifiche tramite l'ultimo rappresentante legale/liquidatore ai sensi dell'art.28 D.lgs.175/2014.
- La notifica della cartella esattoriale all'ultimo legale rappresentante o al liquidatore, anche presso la sua residenza ex art.145, comma 3, c.p.c., è legittima se effettuata entro il quinquennio previsto dall'art.28 D.lgs.175/2014.
- Le sanzioni amministrative tributarie risultano, in linea di principio, intrasmissibili dalla persona giuridica estinta ai singoli soci o al liquidatore ex art.8 D.lgs.472/1997: conseguentemente le sanzioni possono essere eliminate quando l'azione è rivolta dopo l'estinzione formalizzata, mentre tributi e interessi restano comunque recuperabili entro il termine previsto dalla normativa speciale.
- La cartella esattoriale ha contenuto tipico e vincolato (art.25 DPR 602/1973): la mancata indicazione della cancellazione dal Registro non rende di per sé l'atto inidoneo, e il dettaglio del calcolo degli interessi può essere verificato tramite la data di esecutività del ruolo.
- In casi analoghi conviene verificare prioritariamente: (a) la data di richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese (per valutare il decorso del quinquennio di cui all'art.28); (b) se e quali somme sono state effettivamente percepite dal liquidatore o distribuite ai soci durante la liquidazione (eventuale fondamento di responsabilità personale distinta dalle sanzioni); (c) la regolarità formale della cartella (presenza degli elementi essenziali ai sensi del DPR 602/1973) e la corrispondenza con il ruolo/esecutività per controllare gli interessi.
- La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9094/2017, 9672/2018 e orientamenti successivi) conferma la possibilità di azione tributaria nei cinque anni e l'intrasmissibilità delle sanzioni; tali precedenti sono da richiamare quando si impugna una cartella notificata a una società cancellata.
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